Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento da occupazione materiale (TAR Liguria n. 592 del 16.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulle domande di indennizzo e di risarcimento del danno conseguenti a un’occupazione sine titulo realizzata dall’amministrazione mediante un comportamento materiale, non attuato in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia risarcitoria, ai sensi degli art. 7, commi 4 e 5, e art. 30, comma 2, cod. proc. amm., presuppone la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità o di quella esclusiva. Il difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. va dichiarato con le conseguenze dell’art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito nel territorio di un Comune diverso da quello che ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha determinato in euro 15.000,00 la somma offerta a titolo di indennizzo e risarcimento per l’occupazione del fondo e per il riversamento di detriti.

L’occupazione era stata posta in essere dalla società affidataria dell’esecuzione di lavori urgenti disposti dal Comune confinante, a seguito di una frana. I ricorrenti hanno dedotto la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, la violazione del giudicato e molteplici profili di eccesso di potere, contestando anche la quantificazione del ristoro rispetto alle risultanze della C.T.U. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. All’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 32364 del 13 dicembre 2018, resa su regolamento di giurisdizione nell’ambito del giudizio possessorio. In quella sede la Suprema Corte ha qualificato come comportamento materiale l’attività di scarico dei detriti sul fondo dei privati, escludendo che essa fosse riconducibile all’ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 28 dicembre 2013, che non contemplava né i ricorrenti tra i destinatari né il riversamento del materiale sul terreno sottostante, ubicato in altro Comune.

Da tali principi il TAR trae decisive conseguenze sul riparto anche per la controversia sul quantum. Gli art. 7, commi 4 e 5, e art. 30, comma 2, cod. proc. amm. subordinano la giurisdizione amministrativa in materia risarcitoria alla sussistenza della giurisdizione di legittimità o di quella esclusiva. Poiché entrambe sono state escluse dalla Cassazione rispetto ai danni da comportamento materiale, la cognizione appartiene al giudice ordinario.

Il Collegio esclude che la conclusione muti per il successivo riversamento conseguente all’ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 4 marzo 2015, che pure richiamava espressamente la proprietà dei ricorrenti. Poiché il danno è correlato al mancato godimento del bene e alla distruzione dei muri, esso risulta integralmente prodotto in occasione del primo riversamento, mentre quello successivo non ha ampliato la superficie occupata né distrutto ulteriori porzioni di muretti.

Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con le conseguenze ivi previste, e compensa le spese in ragione del rilievo ufficioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *