La sanatoria non si estende alle opere non rappresentate nei grafici (Cons. Stato n. 5671 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione in sanatoria non estende la propria efficacia alle opere che non risultino rappresentate negli elaborati grafici allegati alla pratica di condono. Agli atti amministrativi si applicano i criteri interpretativi degli artt. 1362 e segg. cod. civ., con preminenza dell’interpretazione letterale: non possono attribuirsi al titolo significati impliciti o inespressi, in contrasto con il principio di legalità. Ne deriva che l’ordine di demolizione delle opere difformi è legittimo e che l’inottemperanza permane finché non sia ripristinata la configurazione assentita. La qualificazione dell’opera come parapetto di sicurezza non vale a ricondurla al titolo se la sua altezza non raggiunge i minimi di legge e se essa concorre a formare volume non assentito.
Il Fatto
La società appellante gestisce un ristorante su area in concessione demaniale. Il Comune aveva ingiunto la demolizione di numerose opere abusive. La società ha impugnato l’ordinanza, sostenendo di avere in gran parte eseguito l’ordine e di avere mantenuto solo la tettoia aperta e un parapetto, entrambi riconducibili alla sanatoria del 1999.
Il TAR Lazio, riuniti i ricorsi, li aveva in parte dichiarati improcedibili e per il resto respinti. Ha confermato la legittimità dell’ordine, del diniego opposto alla S.C.I.A. presentata in esecuzione e della sanzione pecuniaria per inottemperanza. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto verificazione per accertare lo stato dei luoghi. La relazione ha confermato che le opere di cui al punto I dell’ordinanza non sono state rimosse: permangono le pareti perimetrali e la copertura difforme. Le prime, alte meno di un metro, non assolvono alcuna funzione di parapetto e servono solo a chiudere l’area, creando volume aggiuntivo a scopo commerciale.
La Corte ha respinto la tesi dell’estensione implicita della sanatoria al parapetto. Il titolo del 1999 non lo rappresenta nei grafici e destina a sala ristorante una diversa superficie utile, mentre l’area in questione è qualificata come superficie accessoria. L’appellante non ha contestato gli accertamenti sull’uso effettivo dei locali né le misurazioni sull’altezza del manufatto.
Il richiamo all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 è stato giudicato inconferente: la norma riguarda le difformità minime sotto il profilo edilizio, non la pretesa di attribuire a un’opera una funzione di sicurezza che i limiti dimensionali smentiscono. La normativa regionale toscana è stata dichiarata inapplicabile al territorio.
La Corte ha ravvisato una contraddizione logica: se il parapetto fosse essenziale alla fruizione dell’area, sarebbe incomprensibile la sua omissione nei grafici e il rilascio della concessione. L’autorizzazione di agibilità del 2001 va letta alla luce della sanatoria, mentre l’autorizzazione doganale del 2005 non ne integra il contenuto.
L’idoneità dell’opera a formare volume non assentito, confermata dalla sostituzione delle ante con teli elettrici, esclude la sola sanzione pecuniaria. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese salvo il compenso del Verificatore, posto a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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