Sospensione del referendum consultivo e sindacato di illegittimità ai fini risarcitori (TAR Marche n. 540 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento di indizione del referendum consultivo determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del decreto che ne aveva sospeso l’efficacia, non essendo più configurabile alcuna utilità, nemmeno strumentale o morale, conseguibile attraverso l’annullamento. La sospensione disposta ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990 è legittima quando il termine, ancorché non predeterminato in via autonoma, sia reso certo dal riferimento a una specifica circostanza, e sussistano gravi ragioni ravvisabili nel rischio di definizione di un procedimento in violazione di legge. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto non più annullabile, proposta a fini risarcitori, resta ammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ma va respinta nel merito quando l’atto risulti conforme ai presupposti normativi al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il Comune di Urbino impugna il decreto n. 276 dell’11 dicembre 2015 con cui il Presidente della Giunta Regionale delle Marche ha sospeso l’efficacia del precedente decreto n. 237/2015, che aveva fissato al 13 dicembre 2015 lo svolgimento del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di fusione per incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino.
La sospensione era motivata dalla pendenza di un analogo contenzioso relativo alla fusione tra altri Comuni e dalla pronuncia cautelare resa dal TAR Marche su quella vicenda. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 21-quater legge n. 241/1990, l’assenza di un termine certo, l’illegittima estensione degli effetti di una misura cautelare relativa a distinto processo, il difetto di motivazione e la mancata partecipazione degli enti interessati. La Regione eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Con delibera del 10 febbraio 2016 l’Assemblea regionale ha revocato la deliberazione di indizione del referendum, in ragione della sopravvenuta modifica della disciplina regionale in materia di fusioni per incorporazione. È quindi intervenuta una situazione nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento del ricorso.
Il Tribunale richiama il criterio rigoroso e restrittivo elaborato dalla giurisprudenza: l’improcedibilità è ammissibile solo quando sia certo che l’esito del giudizio non possa arrecare alcuna utilità al ricorrente. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 7077 del 2021. Nel caso concreto, l’annullamento di un provvedimento di sospensione successivamente revocato non può produrre alcun effetto nel mondo del diritto, non essendo ipotizzabile che il referendum si tenga nelle modalità originarie in forza di un atto di revoca rimasto inoppugnato.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La presenza di una domanda risarcitoria espressamente formulata consente tuttavia l’applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento non più passibile di annullamento.
Nel merito, la domanda è respinta. Sussistevano i requisiti per la sospensione: il termine, ancorché non autonomamente definito, era reso certo dal riferimento ai trenta giorni dalla sentenza di merito sul giudizio richiamato, e le gravi ragioni erano ravvisabili nel serio dubbio interpretativo sulla procedura seguita. Il Collegio osserva inoltre che il periodo di sospensione non ha superato i diciotto mesi previsti dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, essendo la revoca intervenuta prima della pubblicazione della decisione sul ricorso parallelo. Quanto al contraddittorio, la comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990 era incompatibile con l’urgenza del provvedimento, adottato a due giorni dalla consultazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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