Difetto di legittimazione passiva: è agente contabile solo chi ha l’effettivo maneggio di somme o beni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 223 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile non si desume esclusivamente dalla presentazione del conto giudiziale, ma richiede la titolarità della gestione e l’effettivo maneggio di somme o di beni nel periodo di riferimento. Il difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile convenuto nel giudizio di resa del conto va dichiarato quando questi dimostri di essere stato nominato solo successivamente al periodo oggetto di rendicontazione. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, che deve essere resa dal soggetto effettivamente legittimato, con obbligo dell’amministrazione di garantire l’adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.

Il Fatto

La Questura di Reggio Calabria ha depositato il conto giudiziale relativo all’agente contabile consegnataria degli stampati a valore per l’esercizio finanziario 2014, senza il visto di regolarità amministrativa e contabile per mancata rendicontazione dei documenti di viaggio per rifugiati politici e per la mancata presentazione di numerose quietanze di versamento delle somme dovute per il rilascio dei passaporti. L’istruttoria ha evidenziato un ammanco di € 7.777,50, corrispondente al valore di 183 passaporti, ridotto in via subordinata a € 3.697,50 per 87 passaporti. La convenuta ha eccepito il difetto di titolarità della gestione nel periodo considerato, essendo stata nominata agente contabile solo nel 2021, e ha eccepito la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto dirimente la questione pregiudiziale relativa alla legittimazione passiva dell’agente contabile. Pur riconoscendo che prima facie l’indicazione della convenuta quale agente contabile era corretta, risultando quale soggetto che aveva presentato il conto, la documentazione prodotta dalla stessa ha dimostrato l’assenza di gestione per il periodo in esame.

La convenuta ha provato di essere stata nominata agente contabile solo nel 2021 e di non aver rivestito tale qualifica nell’esercizio finanziario 2014, quando la gestione era affidata ad altro consegnatario formalmente nominato nel 1991. Solo a seguito della nota del Ministero degli Affari Esteri del 2023, che sollecitava la rendicontazione per gli anni 2011-2019, la stessa aveva provveduto, sotto la propria supervisione, alla redazione dei conti giudiziali per le annualità pregresse, senza averne però materialmente gestito il maneggio.

La Corte ha precisato che la qualifica di agente contabile postula l’effettiva gestione di somme o beni pubblici, non potendosi desumere dalla mera presentazione del conto, che costituisce adempimento successivo rispetto alla titolarità della gestione. La stessa procura regionale ha concluso per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio ha poi chiarito che la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, che dovrà essere resa dal soggetto effettivamente legittimato, nominato agente contabile o avente l’effettivo maneggio. L’amministrazione è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, provvedendo all’acquisizione del conto e alla sua parificazione, ferme restando le competenze della procura erariale cui il provvedimento viene trasmesso per l’attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivo in caso di inadempimento.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, trattandosi di decisione fondata su questioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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