Responsabilità erariale del docente universitario e prescrizione per assenza di occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 76 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per omesso riversamento dei compensi percepiti in espletamento di incarico professionale non autorizzato, la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile dall’amministrazione danneggiata. Non integra il dolo di occultamento, ostativo al decorso della prescrizione, la condotta del docente che abbia inviato una comunicazione conforme al regolamento di ateneo illo tempore vigente, omettendo soltanto di trasmettere il contratto stipulato con il committente, gravando sull’amministrazione l’onere di svolgere rapidi approfondimenti istruttori in presenza di perplessità. La configurabilità del concorso colposo dell’amministrazione danneggiata, che abbia omesso i doverosi controlli sulla comunicazione ricevuta, è logicamente incompatibile con il riconoscimento di una intenzionale dissimulazione del danno da parte del soggetto agente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato un docente universitario a tempo pieno al risarcimento del danno erariale quantificato in € 81.744,66, pari al 60% del totale di € 136.241,10. La somma corrispondeva ai compensi percepiti nell’esercizio di un incarico professionale svolto senza preventiva autorizzazione, in violazione dell’art. 53, comma 7 bis, t.u.p.i.. I primi giudici avevano ravvisato un concorso colposo dell’amministrazione, che aveva omesso i dovuti controlli sulla comunicazione inviata dal docente, e avevano qualificato l’incarico come appalto di servizi.
Il docente ha proposto appello, deducendo plurimi errori di giudizio: la qualificazione dell’incarico quale appalto anziché mera consulenza scientifica, la quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in violazione della regola dei vantaggi, la mutatio libelli tra invito a dedurre e atto di citazione, l’intervenuta prescrizione quinquennale e l’insufficiente esercizio del potere riduttivo. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello affronta in via prioritaria la questione della prescrizione, per la sua natura preliminare di merito e per la sua potenziale idoneità a definire il giudizio con assorbimento delle ulteriori doglianze. Rileva la Corte un’intima incoerenza nella parte motivazionale della sentenza impugnata in punto di prescrizione.
Per un verso, la decisione gravata riconosce il concorso colposo dell’amministrazione danneggiata, che non aveva approfondito la comunicazione inviata dal docente in occasione dell’assunzione dell’incarico. Per altro verso, la stessa sentenza afferma che il docente avrebbe intenzionalmente dissimulato la natura dell’incarico, omettendo particolari essenziali. Le due affermazioni, osserva la Corte, sono reciprocamente incompatibili: ove il docente avesse voluto mascherare la tipologia della prestazione, non avrebbe confezionato una comunicazione già ictu oculi idonea a disvelarne la natura.
La Sezione sottolinea che la comunicazione risulta effettivamente inviata, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, ed è conforme al Regolamento d’Ateneo allora vigente, approvato con D.R. n. 877/2011, che non prescriveva l’indicazione del compenso o del soggetto conferente. In essa era specificato l’oggetto dell’incarico quale collaborazione continuativa e retribuita per lo sviluppo di un impianto pilota.
Da tale istanza, conforme alla disciplina vigente, non può desumersi alcuna intenzionale dissimulazione del danno. La Corte precisa che era onere dell’amministrazione, in caso di perplessità sul contenuto della comunicazione, svolgere rapidi approfondimenti istruttori, richiedendo copia del contratto di consulenza. L’occasionalità dell’incarico — unico in quarant’anni di docenza — l’assenza di conoscenze giuridiche del soggetto tecnico e la confusione normativa del contesto temporale di riferimento depongono per la buona fede del docente e per l’assenza di una condotta preordinata a occultare il danno.
In accoglimento del motivo, la sentenza è interamente riformata con definitivo respingimento della domanda risarcitoria. I rimanenti motivi restano assorbiti. Le spese di giudizio e di difesa sono compensate in ragione della definizione della causa mediante pronuncia su questione di natura preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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