Giudicato amministrativo esterno e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 22773 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’interpretazione del giudicato esterno, assimilabile agli elementi normativi, può essere effettuata direttamente dalla Corte di legittimità con piena cognizione, ma nei soli limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso in forza del principio di autosufficienza. Il ricorso deve pertanto riportare il testo della sentenza che si assume passata in giudicato con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, non essendo il solo dispositivo bastevole alla comprensione del comando giudiziale, dovendo il contenuto degli atti richiamati essere puntualmente indicato all’interno delle censure. L’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché non investe il significato della norma ma la sua concreta applicazione, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il Fatto

Una comunità terapeutica assistita, accreditata con il servizio sanitario, agiva ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale per ottenere il pagamento della maggiore retta giornaliera per i pazienti che, esaurito il ciclo terapeutico, erano rimasti nel modulo destinato ai trattamenti terapeutici per fruire dell’assistenza socio-riabilitativa. L’azienda sanitaria aveva stabilito, per questi ultimi, il corrispettivo ridotto previsto per il secondo modulo. La struttura invocava il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice amministrativo d’appello, che aveva annullato quella nota.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’azienda al pagamento della differenza, oltre interessi. La Corte d’Appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, rideterminando il dies a quo degli interessi. L’azienda sanitaria ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la censura è ancorata all’asserita erronea esegesi della domanda introduttiva, con cui la struttura avrebbe fatto discendere il credito dal solo giudicato di annullamento. Ma l’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché non discute il significato della norma bensì la sua applicazione concreta. Il ricorrente non ha rubricato la doglianza ai sensi del n. 5) né ha illustrato le incongruenze dell’esegesi, che la corte territoriale ha invece sviluppato in modo congruo e ineccepibile.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. La Corte esclude l’omessa pronuncia, perché la corte etnea ha puntualizzato, sulla scorta dei rilievi del giudice amministrativo, che il corrispettivo del primo modulo era dovuto a prescindere dall’erogazione delle cure terapeutiche in favore dei singoli pazienti. Quanto alla dedotta violazione del giudicato esterno, il motivo è inammissibile: la ricorrente si è limitata a riprodurre singoli stralci della sentenza, senza darne il testo integrale. Il difetto di autosufficienza, eccepito dalla controricorrente, rileva alla luce delle Sezioni Unite n. 8950 del 18.3.2022, che ne hanno confermato la funzione di garanzia del requisito di specificità dei motivi, escludendone una lettura eccessivamente formalistica ma richiedendo pur sempre l’indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati.

Restano assorbite le censure del terzo mezzo, relative all’onere probatorio sul sacrificio economico. Il quarto motivo, sulla prescrizione degli interessi di mora, è inammissibile per difetto di autosufficienza sulla successione dei rinnovi contrattuali; si condivide, in ogni caso, che l’accertamento sul rinnovo è quaestio facti. Il quinto motivo, sul dies a quo degli interessi, è parimenti inammissibile perché non si correla alla ratio decidendi, avendo la corte territoriale aderito alla statuizione del giudice amministrativo.

Il sesto motivo, sulle spese, è rigettato: le ragioni di inammissibilità dei motivi precedenti giustificano la regolamentazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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