No esenzione contributo costruzione per ampliamento oltre il 20 per cento (Cons. Stato n. 5477 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista per gli interventi di ampliamento degli edifici unifamiliari presuppone che l’incremento volumetrico non superi il 20 per cento del volume complessivo del fabbricato esistente, da accertare sulla base degli elaborati progettuali e dei dati tecnici effettivi, anche d’ufficio. La verifica del superamento di tale soglia attiene a un presupposto oggettivo della domanda e incide sull’interesse a ricorrere, rilevabile anche dal giudice. L’esenzione resta inoltre esclusa quando l’intervento, per la demolizione di porzioni senza identità di sagoma e volumetria, si qualifichi come nuova costruzione e quando comporti un mutamento di destinazione d’uso dei locali, non essendo sufficiente la sola permanenza della destinazione residenziale generale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato unifamiliare adibito a civile abitazione, presentava domanda di permesso di costruire per un intervento di ampliamento. L’Ufficio tecnico comunale accoglieva l’istanza ma quantificava in euro 2.562,49 il contributo di costruzione, ritenendo che l’ampliamento superasse il 20 per cento della superficie abitativa esistente. L’interessato contestava tale pretesa invocando l’esenzione prevista dalla lett. b) del comma 3 dell’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001, ma il Comune confermava la propria determinazione con una seconda nota.

Il ricorso proposto davanti al TAR Marche veniva respinto con sentenza n. 191 del 27 febbraio 2024. L’originario ricorrente ha quindi proposto appello, cui il Comune si è costituito chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante censurava il calcolo dell’incremento volumetrico operato dal primo giudice e la mancata contestazione della soglia da parte del Comune. Il Collegio osserva anzitutto che la verifica sul superamento del 20 per cento attiene a un presupposto oggettivo della domanda e incide sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere, profilo rilevabile d’ufficio. Nel merito, dagli elaborati progettuali emerge una volumetria dell’edificio esistente di mc 276,89, cui corrisponde un incremento massimo consentito di mc 55,38 e un tetto complessivo di mc 332,27, mentre lo stato futuro del fabbricato presenta mc 449,53, ben oltre la soglia.

La Corte conferma altresì l’erroneità dei dati volumetrici della planimetria dello stato attuale prodotta dall’appellante, nella quale una superficie di mq 41,66 viene indicata come mq 56,82 e la relativa cubatura risulta incongrua rispetto alle effettive dimensioni dell’immobile.

Con il secondo motivo l’appellante deduceva l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, dal testo originario, al d.lgs. n. 301/2001, fino alla modifica recata dalla legge n. 98/2013. Poiché all’epoca della domanda la disposizione richiedeva, per la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione con identità di sagoma e volumetria, l’intervento progettato — che prevedeva ampliamento e demolizione di porzioni senza tali requisiti — è correttamente riconducibile alla nuova costruzione ex lett. e).

La Corte rileva infine che l’intervento comportava la trasformazione di locali originariamente destinati a deposito e ripostiglio in camere e bagno, con passaggio da destinazione non residenziale a residenziale. Secondo Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2001, n. 1427 e 25 maggio 2004, n. 6289, l’esenzione presuppone la permanenza della precedente destinazione d’uso, e all’epoca dei fatti non era ancora vigente l’art. 23-ter introdotto dal d.l. n. 133/2014. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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