Procedure comparative senza verifica di congruità delle offerte (TAR Veneto n. 345 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il rilascio di titoli contingentati avvenga all’esito di una procedura comparativa non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie del procedimento di autorizzazione vanno declinate nel rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Al di fuori di tale perimetro, non sussiste in capo all’amministrazione alcun obbligo di effettuare una verifica di congruità sulle offerte dei partecipanti. Ciò che l’ordinamento richiede è che la comparazione sia effettuata nel rispetto dei principi generali e che la decisione sulla graduatoria o sui criteri adottati sia adeguatamente motivata. Le eventuali contestazioni del piano economico finanziario sono sindacabili solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, trattandosi di valutazioni tecniche riservate all’amministrazione.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una manifestazione di interesse, di durata triennale, per lo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel proprio territorio e in quello di alcuni comuni limitrofi aderenti a un sistema integrato. Dopo l’approvazione degli indirizzi e dei criteri di valutazione, diversi operatori economici hanno presentato la propria candidatura, tra cui la società ricorrente, gestore uscente, e una società controinteressata.

All’esito delle valutazioni, la controinteressata è risultata prima in graduatoria con 100 punti, di cui 22 attribuiti per il criterio della tariffa, avendo offerto un prezzo mensile per l’abbonamento standard di importo sensibilmente inferiore a quello degli altri concorrenti; la ricorrente si è classificata seconda. Il RUP ha invitato la prima classificata a chiarire la sostenibilità del servizio proposto, acquisendone le giustificazioni e un piano economico finanziario asseverato. La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendo la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e par condicio, e l’omessa verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, proponendo anche motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il rilascio delle autorizzazioni avviene all’esito di una procedura comparativa non disciplinata specificamente, le regole del procedimento autorizzatorio vanno declinate nel rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Al di fuori di tale perimetro, non sussiste alcun obbligo di effettuare una verifica di congruità sulle offerte presentate.

Ciò che l’ordinamento esige è che la comparazione tra le istanze avvenga nel rispetto dei principi generali e che la decisione sulla graduatoria sia adeguatamente motivata. Il Collegio ammette che, in presenza di norme specifiche di settore o di vincoli autoimposti dall’amministrazione, possa essere doveroso esaminare il rapporto tra costi e prestazioni o verificare l’idoneità tecnica ed economica della proposta.

Nella specie, in assenza di simili vincoli, il Comune ha comunque approfondito l’offerta della prima classificata attraverso una fase interlocutoria non prevista dall’avviso né doverosa, avviata dal RUP a fronte della proposta particolarmente concorrenziale. La controinteressata ha riscontrato inviando un piano economico finanziario asseverato, contenente puntuali chiarimenti sulla sostenibilità della tariffa agevolata e sul sistema tariffario proposto.

Dinanzi a tale piano, di elevato contenuto tecnico, le incongruenze avrebbero dovuto essere palesi e immediatamente riconoscibili per sostenere la commissione di errori nella fase istruttoria. Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile, salvo ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, nonché quello per cui le valutazioni sulla sostenibilità del piano rientrano in un ambito tecnico riservato all’amministrazione concedente.

Quanto ai profili dei motivi aggiunti, il modello tariffario si articola in un’offerta promozionale vantaggiosa per un tempo limitato, volta a favorire l’adesione al piano ordinario idoneo a recuperare i minori introiti iniziali, tenendo conto dei dati di utilizzo, delle stime per tipologia di veicolo e delle esperienze in altre città. Le contestazioni sui costi attengono ad aspetti gestionali opinabili e generici. Il Piano, quindi, non è affetto da manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Quanto alla pretesa impossibilità di disattendere la tariffa offerta, il Collegio rileva la pretestuosità della censura, dovendo qualsiasi interpretazione della legge di gara orientarsi al favor partecipationis. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con reiezione della domanda risarcitoria per assenza di fatto dannoso ingiusto e condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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