DASPO, nullo l’obbligo di presentazione senza avviso difensivo (Cass. pen. n. 15694/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida dell’obbligo di presentazione collegato al DASPO, la notifica del provvedimento del Questore deve contenere l’avviso che l’interessato può presentare, personalmente o tramite difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989 integra una nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. La prescrizione garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa in un procedimento caratterizzato da contraddittorio cartolare. La nullità del provvedimento questorile si estende all’ordinanza di convalida emessa senza che l’interessato sia stato posto nella condizione di esercitare tempestivamente le proprie facoltà difensive.
Il Fatto
Il Questore aveva disposto nei confronti dell’interessato, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni, l’obbligo di presentarsi presso la Questura in occasione degli incontri disputati dalla squadra indicata nel provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva successivamente convalidato tale prescrizione.
L’interessato ricorreva per cassazione deducendo che il provvedimento questorile, al momento della notifica, non conteneva l’avviso previsto dall’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989, relativo alla facoltà di presentare personalmente o tramite difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. Secondo la difesa, tale omissione aveva determinato una lesione del diritto di difesa e la conseguente nullità dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e prende espressamente le distanze dall’orientamento minoritario secondo cui l’omissione dell’avviso non sarebbe assistita da una specifica sanzione processuale. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa richiamando la pronuncia con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la disciplina originaria nella parte in cui non imponeva che la notifica fosse accompagnata dall’informazione sulle facoltà difensive dell’interessato.
Il legislatore è successivamente intervenuto introducendo il comma 2-bis dell’art. 6 legge n. 401/1989, che impone espressamente l’avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tale garanzia assume rilievo decisivo perché il procedimento non prevede la partecipazione personale dell’interessato o del difensore all’udienza, ma realizza il contraddittorio attraverso la possibilità di depositare scritti difensivi.
La mancata comunicazione di tale facoltà impedisce quindi all’interessato di conoscere concretamente lo strumento attraverso il quale può far valere le proprie ragioni prima della decisione giudiziale. Secondo la Corte, la violazione incide direttamente sui diritti di intervento e di assistenza difensiva e rientra pertanto nella nullità generale prevista dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
L’invalidità si riflette anche sull’ordinanza di convalida, adottata senza che il destinatario sia stato posto nelle condizioni di depositare le deduzioni difensive previste dalla legge. La Cassazione annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara inefficace il provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, lasciando ferme le ulteriori prescrizioni non investite dall’annullamento.
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Nota della Redazione
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