Differimento della pena per grave infermità e giudizio bifasico di compatibilità (Cass. pen. Sez. I n. 25802 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. presuppone una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute del condannato incompatibili con il regime carcerario, richiedendo un trattamento non agevolmente praticabile in stato di detenzione. La valutazione della gravità costituisce un giudizio bifasico: in astratto, secondo l’inquadramento nosografico della patologia e l’astratta possibilità di cura; in concreto, avuto riguardo alle modalità di somministrazione delle terapie in relazione all’istituto penitenziario e alle strutture di destinazione. Il giudice deve inoltre operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Il rinvio dell’esecuzione può essere sostituito dalla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. solo se ricorre il presupposto della grave infermità. La valutazione di compatibilità compete al Tribunale di sorveglianza e resiste alle censure quando è sorretta da motivazione adeguata e coerente.
Il Fatto
Il condannato, detenuto con fine pena nel 2028 in forza di un provvedimento di cumulo, presentava istanza di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., rappresentando la propria condizione di salute.
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza, escludendo la ricorrenza di una delle tre situazioni legittimanti il differimento e valorizzando le relazioni sanitarie della Casa circondariale, da cui risultava una patologia cronica compatibile con il regime detentivo. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla prognosi, all’omessa valutazione della detenzione domiciliare, alla natura dei reati e alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il differimento facoltativo presuppone una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute incompatibili con il carcere; ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio, ove il giudice ritenga prevalente l’esigenza di contenere la residua pericolosità rispetto alla tutela della salute.
Il rigetto dell’istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque esigere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione. La valutazione sulla grave infermità è un giudizio bifasico, da compiersi prima in astratto e poi in concreto, tenendo conto dell’istituto penitenziario e delle strutture di possibile trasferimento.
La Corte ribadisce la necessità del bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza collettiva. Ove il giudice, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, ritenga di non accogliere l’istanza, deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito.
Nel caso di specie la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi, fondando il diniego su dettagliate e aggiornate relazioni sanitarie, dalle quali emergeva una condizione clinica complessivamente stabile, con patologie fronteggiabili in carcere e possibilità di ricorso a strutture esterne. Non si ravvisava quindi alcun aggravamento né attuale pericolo di vita, cosicché la decisione non necessitava di ulteriore parere peritale.
La Corte rileva come il ricorso non individui singoli aspetti censurabili, ma tenda a provocare una nuova valutazione nel merito dei presupposti, non consentita ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo relativo alla natura dei reati e all’assenza di preclusioni è dichiarato inammissibile, perché inconferente: la detenzione domiciliare può essere disposta solo in presenza della grave infermità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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