Il deposito tardivo dell’ordinanza del riesame determina la perdita di efficacia della misura cautelare (Cass. pen. n. 32122 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia, anche d’ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. costituisce un vizio della decisione del tribunale del riesame, che può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell’ambito del procedimento “de libertate”, e non già con la richiesta di declaratoria di inefficacia rivolta al giudice del procedimento principale. Il termine di dieci giorni per la decisione del riesame decorre dalla ricezione degli atti, computandosi il “dies a quo” ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.; il deposito del dispositivo entro tale termine è idoneo a impedire la perdita di efficacia della misura, mentre il deposito dell’ordinanza oltre il predetto termine determina l’inefficacia della stessa.

Il Fatto

Con ordinanza del 16 aprile 2026, il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale). Avverso tale provvedimento, l’indagato proponeva richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen..

Il Tribunale, adito in funzione di giudice del riesame, riceveva gli atti in data 20 aprile 2026 e celebrava l’udienza camerale il 27 aprile 2026, ma depositava l’ordinanza di conferma della misura solo in data 2 maggio 2026. Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’intervenuta decadenza dal termine perentorio di dieci giorni previsto dalla legge, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’omissione del giudice del riesame di pronunciarsi, anche d’ufficio, sulla sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare integra un vizio della decisione, denunciabile esclusivamente con il ricorso per cassazione nell’ambito del procedimento “de libertate”. Tale omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, ma solo su specifico motivo di impugnazione.

Nel merito, la Corte ha verificato la tempistica del procedimento: gli atti erano pervenuti al tribunale del riesame il 20 aprile 2026, l’udienza camerale si era svolta il 27 aprile 2026 e il deposito dell’ordinanza, completa di motivazione, era avvenuto solo il 2 maggio 2026. Il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, calcolato secondo il principio generale dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. — che esclude il “dies a quo” — scadeva pertanto il 30 aprile 2026.

Entro tale data, il tribunale avrebbe dovuto quantomeno depositare il dispositivo dell’ordinanza, adempimento riconosciuto dalla giurisprudenza come idoneo a impedire la perdita di efficacia del provvedimento cautelare. Non risultando alcun deposito entro il termine perentorio, il deposito dell’ordinanza integrale del 2 maggio 2026 è da considerarsi tardivo.

La Corte ha pertanto dichiarato la perdita di efficacia dell’ordinanza di custodia cautelare e disposto l’immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altro motivo, con comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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