La condanna ex art. 96 c.p.c. deve indicare il comma applicato (Cass. civ. Sez. 3 n. 21341 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità aggravata, la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile la specifica fattispecie applicata tra quelle previste dai diversi commi della disposizione. Quando il giudice non indichi il comma di riferimento e tale individuazione non sia desumibile con certezza dal complessivo tenore della motivazione, la statuizione è viziata, perché non consente di verificarne il fondamento logico e normativo, né di individuare i presupposti di fatto e di diritto della condanna. La mancata indicazione del titolo normativo non preclude alla Corte di cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., di verificare se la condotta processuale della parte integri comunque abuso dello strumento processuale ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Il Fatto
Dante Baldassari e Anna Francesca Gentile, anche nella qualità di rappresentante legale della Baldassari Finanziaria S.r.l., avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la loro azione risarcitoria nei confronti degli eredi del commissario giudiziale e del curatore fallimentare di Baldassari Costruzioni S.r.l., nonché del curatore fallimentare di C.R.M. S.r.l. La domanda era volta a ottenere il risarcimento dei danni per le condotte di tali organi, che avevano indotto a ritenere erroneamente sussistente un credito per un milione di euro, con conseguente mancata approvazione del concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento.
La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame principale e accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale, condannando gli appellanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore degli eredi e del curatore, al pagamento di un importo pari al 50% delle spese di primo grado. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su un rilievo assorbente: l’esclusione del nesso causale tra le condotte dei professionisti e l’evento dannoso, atteso che il fallimento di Baldassari Costruzioni era stato richiesto in proprio dalla stessa società, nella dichiarata consapevolezza dell’irrealizzabilità del piano concordatario per ragioni autonome e decisive. Le censure dei ricorrenti, non cogliendo l’effettiva ratio decidendi, sono state ritenute non idonee a superare il vaglio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato rinunciato.
La Corte ha invece accolto il quarto motivo, relativo alla condanna per lite temeraria. Ha osservato che la Corte territoriale non aveva precisato quale fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c. intendesse applicare, se il comma 1 — che richiede la mala fede o colpa grave e attribuisce alla condanna natura risarcitoria — oppure il comma 3, che presuppone l’abuso dello strumento processuale e ha natura sanzionatoria. Tale distinzione è essenziale, poiché i presupposti e le conseguenze delle due fattispecie sono differenti e la parte condannata deve essere posta in condizione di articolare una difesa mirata in sede di impugnazione.
La Corte di cassazione ha quindi enunciato il principio di diritto per cui la condanna ex art. 96 c.p.c. deve sempre rendere riconoscibile il titolo della statuizione. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello è risultata contraddittoria sul punto, non essendo desumibile con certezza la fattispecie applicata neppure dal rinvio al precedente richiamato, né dalla commisurazione della somma a una quota delle spese di lite, criterio compatibile con entrambe le ipotesi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, accertando la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. La prosecuzione dell’impugnazione si è risolta nella riproposizione di una pretesa priva di concreto fondamento causale, coltivata in appello nonostante l’evidente decisività di circostanze già valorizzate dal Tribunale. La somma è stata determinata equitativamente in euro 5.000,00 per il giudizio d’appello. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche per il giudizio di legittimità, avendo gli stessi proposto un ricorso fondato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, integrando un abuso del diritto di impugnazione che determina un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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