Differenze inventariali non giustificate: la percentuale irrisoria non vince la presunzione fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 19206 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le presunzioni legali relative di cessione e di acquisto dei beni in evasione d’imposta, disciplinate dal d.P.R. n. 441 del 1997, si applicano anche alle imposte dirette e possono essere vinte dal contribuente solo con le modalità di prova tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997. Non integra prova contraria idonea la mera constatazione di una percentuale modesta di scostamento tra giacenze fisiche e scritture di magazzino, dovuta a pretesi errori di conteggio: tale evenienza costituisce al più una massima di esperienza, non un fatto notorio che esonera dall’onere della prova. Le istruzioni contenute nelle circolari dell’Agenzia delle entrate operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono escludere l’operatività del regime presuntivo né influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento.
Il Fatto
Una società operante nel settore della realizzazione di campagne pubblicitarie, con acquisto e distribuzione di gadget e oggetti per clienti fidelizzati, riceveva un provvedimento di irrogazione di sanzioni per la mancata regolarizzazione di acquisti di merce senza fattura, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’anno d’imposta 2007. Le differenze inventariali riguardavano merci giacenti nei locali aziendali di cui non era stato documentato né il titolo né la provenienza.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice d’appello riteneva che, per il tipo di attività esercitata, le differenze tra magazzino virtuale e fisico potessero generarsi facilmente e che il valore delle rettifiche non fosse percentualmente significativo rispetto al valore della produzione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza congiunta di rinvio per trattative in corso, depositata in via telematica dalle parti. La richiesta, dichiarata inammissibile, si fondava sulle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023 in materia di conciliazione fuori udienza anche nei giudizi di cassazione. Il Collegio, richiamando un proprio precedente, osserva che la novella si applica solo ai ricorsi iscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto, poiché il termine “instaurati” indica i giudizi avviati, non quelli già pendenti. Inoltre la conciliazione estesa alla cassazione è solo quella dell’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, non quella in udienza, con conseguente permanenza del divieto di mero rinvio.
Respinta anche l’eccezione di inammissibilità del motivo per asserita rivalutazione delle risultanze istruttorie, la Corte affronta il merito. Le presunzioni di cessione e di acquisto del d.P.R. n. 441 del 1997, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 137, della legge n. 662 del 1996, trovano applicazione, per costante giurisprudenza, anche con riferimento alle imposte dirette.
Si tratta di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle “miste”, che ammettono la prova contraria entro i limiti di oggetto e di mezzi stabiliti a fini antielusivi. Il contribuente deve dimostrare, con le modalità tassativamente indicate, la legittima fuoriuscita o il legittimo ingresso dei beni, così da rendere inoperante il regime presuntivo.
La sentenza impugnata non ha seguito tali principi, avendo ritenuto sufficiente la non significatività percentuale dello scostamento. La Corte ribadisce che il ripetersi di un fenomeno misurabile statisticamente, come la possibilità di errori di conteggio, integra al più una massima di esperienza e non un fatto notorio che esonera dall’onere probatorio. Le circolari dell’Agenzia delle entrate richiamate dal giudice d’appello operano nei confronti dei verificatori, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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