Differenze retributive e risarcimento da ritardato transito (Cons. Stato n. 3873 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le componenti accessorie e variabili del trattamento economico del personale civile e il pregiudizio fiscale da incapienza dell’imposta lorda esulano dal perimetro oggettivo del giudicato che ha accertato il diritto alle differenze retributive ordinarie conseguenti alla retrodatazione degli effetti del transito nei ruoli civili. Esse non corrispondono, in tutti gli elementi identificativi, alla domanda già decisa e non integrano pertanto una violazione del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a. Tali pretese non rientrano neppure nel deducibile del precedente giudizio, che ricomprende le sole questioni costituenti precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Esse configurano un danno da mancata tempestiva immissione nei ruoli civili e, discendendo dall’illegittimità degli atti di sospensione annullati, soggiacciono al termine decadenziale dell’art. 30, comma 5, c.p.a.

Il Fatto

L’appellante, ex maresciallo della Guardia di finanza transitato nei ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di due voci ulteriori rispetto alle differenze retributive già riconosciute con il giudicato: l’importo non percepito a titolo di “Fondo unico amministrazione” e “cartolarizzazione” per il periodo 13 aprile 2013 – 14 aprile 2014, quantificato in euro 5.974,09, e il pregiudizio fiscale asseritamente subito per l’anno 2013, quantificato in euro 2.935,00, per incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per ristrutturazione edilizia.

Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per ne bis in idem, ritenendo la pretesa riconducibile al medesimo bene della vita già azionato. L’appellante ha contestato tale qualificazione, deducendo l’autonomia delle voci richieste e, in subordine, la necessità di riqualificare la domanda come azione di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto, ma con motivazione in parte diversa. Il giudicato formatosi sulle pregresse pronunce ha accertato il diritto alla retribuzione piena in luogo di quella decurtata per il solo periodo 13 aprile 2013 – 7 novembre 2013, essendo la quota successiva già corrisposta in pendenza di giudizio. Le voci oggi rivendicate, tuttavia, esorbitano dal perimetro oggettivo di quel giudicato: le componenti accessorie dipendono da presupposti propri di maturazione (presenza effettiva in servizio, performance, partecipazione a progetti), mentre il pregiudizio fiscale è pretesa estranea al rapporto retributivo in senso stretto.

Da ciò deriva l’impossibilità di invocare il ne bis in idem, che presuppone l’identità di parti, petitum e causa petendi, e l’impossibilità di qualificare la domanda come azione di ottemperanza, mancando nel giudicato un comando specifico relativo a tali voci. Le pretese non rientrano neppure nel deducibile, che comprende solo le questioni costituenti precedenti logici necessari della pronuncia, secondo il richiamato indirizzo di Cass. civ., sez. I, n. 22510 del 2011.

Poiché il fatto causativo del danno si identifica nei provvedimenti di sospensione della procedura di transito, annullati con sentenza del TAR Lazio non appellata, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di annullamento o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. Il ricorso, notificato il 4 novembre 2022, è pertanto irricevibile per tardività.

Nel merito, la Corte qualifica la domanda sulle voci accessorie come risarcimento da perdita di chance. L’attribuzione della quota individuale del Fondo non consegue automaticamente allo svolgimento del servizio, ma dipende da parametri incerti e variabili, accertabili solo in termini probabilistici. L’appellante non ha provato la consistenza della chance perduta: il raffronto con le buste paga di un collega di pari fascia e livello vale al più come dato medio, tanto più che il collega prestava servizio presso una diversa Ragioneria territoriale. Manca la prova della concreta e seria probabilità di conseguire il bene della vita, secondo i principi richiamati da Cons. Stato, sez. VII, n. 1009 del 2026.

Quanto al danno da mancato rimborso IRPEF, la quantificazione non trova fondamento documentale: il calcolo confonde la detrazione per ristrutturazione edilizia con le ritenute subite, e pone a raffronto grandezze disomogenee. L’incapienza effettivamente verificatasi nel 2013 risulta di entità minima (euro 127,00) e, in ogni caso, il pregiudizio non è riconducibile in via diretta e necessaria alla condotta dell’Amministrazione, dipendendo dalla scelta di allocare temporalmente la spesa detraibile in un’annualità a reddito ridotto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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