DASPO e necessaria univocità della condotta agevolativa della fuga (TAR Toscana n. 1943 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi costituisce misura di prevenzione che incide sulla libertà personale e può essere disposto solo se al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso previsto dalla legge. La natura preventivo-cautelare del provvedimento giustifica l’arretramento della soglia di rilevanza delle condotte rispetto al giudizio penale, ma non consente di fondare il DASPO su elementi di fatto vaghi e ambigui. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 postula elementi di fatto da cui, anche in via indiziaria, si desuma che l’interessato abbia personalmente posto in essere una condotta idonea a integrare una delle situazioni tipizzate, ovvero l’aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La mancata emersione di elementi univoci sulla consapevolezza della condotta agevolativa determina l’illegittimità del provvedimento questorile.
Il Fatto
Tre tifosi della squadra di calcio locale impugnano altrettanti provvedimenti di DASPO emessi dalla Questura, con i quali è stato loro vietato, per due anni, di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche.
La vicenda nasce da un episodio avvenuto nei pressi dello stadio prima di un incontro di campionato. Una rissa tra gruppi di tifosi aveva preceduto l’arrivo degli agenti; durante l’inseguimento, un poliziotto era stato colpito al volto e, mentre rincorreva il suo aggressore, sarebbe stato ostacolato dai ricorrenti, che si sarebbero frapposti fra i due impedendo il fermo. I tre sono stati indagati per favoreggiamento personale e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Con il ricorso si contesta, sotto plurimi profili, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione sulla pericolosità sociale e sulla durata dei divieti. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo. Muove dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, oppure di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
Il TAR qualifica il DASPO come misura di prevenzione volta a evitare il prodursi, de futuro, di turbative all’ordine pubblico. Poiché incide sulla libertà personale, la misura è legittima solo se applicata in modo rigorosamente ancorato ai presupposti legislativi. All’Autorità spetta il bilanciamento tra la tutela dell’ordine e l’interesse privato ad accedere agli stadi, ma è sempre necessario che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Toscana, IV sez., 21 maggio 2025, n. 907 e T.A.R. Piemonte, I sez., 20 maggio 2020 n. 303.
La natura preventiva arretra la soglia di rilevanza della condotta rispetto al penale, ma l’adozione del provvedimento postula comunque elementi di fatto, anche indiziari, da cui desumere che l’interessato abbia personalmente posto in essere una condotta riconducibile alle situazioni tipizzate dalla norma.
Nel caso concreto i DASPO si fondano sull’assunto che i ricorrenti abbiano favorito la fuga dell’aggressore frapponendosi tra questi e l’operatore di polizia. Dagli atti, tuttavia, non risulta chiaro con quali gesti l’azione di disturbo si sia realizzata: l’annotazione di P.G. si limita a riferire che i tre si interponevano fisicamente e che uno di essi dichiarava di non conoscere l’aggressore. Il quadro resta sfocato: non si comprende se il poliziotto sia stato accerchiato o se piuttosto non si sia fermato egli stesso per chiedere il nome del suo aggressore, ipotesi resa più verosimile dalla mancata identificazione e dal mancato deferimento dei tre per violenza o resistenza.
Appare inoltre probabile che i ricorrenti nulla sapessero dell’aggressione avvenuta altrove e che, inizialmente, siano incorsi in un fraintendimento sull’identità dell’inseguitore, qualificatosi come poliziotto solo dopo aver rallentato e mostrato il tesserino. Da questi elementi vaghi e ambigui non si può inferire con adeguato grado di probabilità che i ricorrenti avessero da subito una corretta percezione degli eventi e si muovessero coscientemente per impedire l’arresto. I provvedimenti sono pertanto annullati; le spese sono compensate tenuto conto delle incertezze sulla ricostruzione fattuale.
Nota della Redazione
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