Il differimento dell’accesso agli atti è legittimo durante gli accertamenti ispettivi (TAR Lazio n. 16221 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’accesso documentale è legittimo quando l’amministrazione abbia avviato un’attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo e abbia altresì trasmesso informativa all’autorità giudiziaria, la cui attività sia ancora in corso. In tali ipotesi la disciplina regolamentare che sottrae temporaneamente all’accesso gli atti propulsivi e i documenti oggetto di informativa trova applicazione, senza che il differimento possa qualificarsi automatico o immotivato. La durata massima di un anno, prorogabile finché permangono le esigenze di salvaguardia, costituisce parametro normativo e non viola il principio di proporzionalità. L’amministrazione è tenuta a un bilanciamento tra le contrapposte esigenze, che sussiste quando, pur differendo l’accesso, renda disponibile la documentazione già acquisita idonea all’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile in Roma, aveva appreso che un soggetto, presentatosi come amministratore del condominio, aveva inviato alla Polizia municipale una segnalazione su presunte irregolarità dell’immobile. Seguiva un tentativo, non riuscito, di accesso all’appartamento da parte dell’autorità pubblica. Al fine di proporre querela contro l’autore dell’esposto, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti.

Roma Capitale, con determinazione dirigenziale notificata il 5 giugno 2026, disponeva il differimento della richiesta. La ricorrente impugnava tale provvedimento con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la violazione della disciplina Capitolina in materia di accesso, il difetto di motivazione, il travisamento dei presupposti, lo sviamento e la violazione del principio di proporzionalità nella durata del differimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio alla sola istanza di accesso e al provvedimento di differimento, escludendo ogni ulteriore vicenda narrata in atti. I motivi vengono trattati unitariamente per ragioni logiche e giuridiche. La ragione dell’istanza è difensiva, finalizzata a sporgere querela per l’individuazione dell’autore dell’esposto.

Il Tribunale rileva anzitutto che l’esposto è già in atti, prodotto dalla stessa amministrazione: nulla osta quindi all’esercizio attuale del diritto di difesa, potendo la ricorrente presentare querela o agire con le iniziative ritenute opportune. Quanto alla documentazione residua, l’amministrazione ha richiamato l’avvio di un’attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica e di controllo, e accertamenti in corso sulla regolarità urbanistica.

Il differimento trova fondamento nell’art. 12 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 12.02.2019 e nell’allegato B, che sottrae all’accesso gli atti propulsivi oggetto di informativa all’autorità giudiziaria sino alle relative determinazioni. Nel caso concreto l’amministrazione ha illustrato l’avvio dei controlli e l’informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma, con richiesta di decreto di ispezione dei luoghi, attività ancora in corso.

Non si ravvisano pertanto i vizi di difetto motivazionale, travisamento dei presupposti o sviamento: le ragioni del differimento sono chiare e la normativa di riferimento lo prevede espressamente. Quanto alla durata, il principio di proporzionalità non è violato, poiché l’art. 12, comma 1, D.A.C. 6/2019 fissa il termine massimo di un anno, prorogabile finché permangono le esigenze di salvaguardia. Il bilanciamento è stato compiuto, avendo l’amministrazione differito l’accesso ma depositato in atti l’email contenente l’esposto, e avendo sollecitato la Procura. Il Collegio esclude, infine, di potersi pronunciare su ulteriori richieste formulate solo negli scritti difensivi, non essendo esercitati i relativi poteri amministrativi ai sensi dell’art. 34 c.p.a. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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