Sequestro preventivo del mezzo del terzo: periculum in mora da motivare (Cass. pen. Sez. II n. 34215 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche quando quest’ultima sia obbligatoria, esige una motivazione specifica sul periculum in mora. Il giudice non può trasporre automaticamente la pericolosità dei soggetti indagati ai beni in sequestro, ma deve dimostrare con ragionevole certezza che la loro libera disponibilità consenta la commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. La natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale, perché l’art. 321 cod. proc. pen. attribuisce al giudice una facoltà e non un obbligo. Nei confronti del terzo proprietario estraneo al reato la motivazione deve essere tanto più puntuale, in rapporto alla sua posizione differenziata.
Il Fatto
La ricorrente, terza proprietaria di un autocarro e del carico di bombole di gas, impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di truffa aggravata. Il vincolo reale è finalizzato alla confisca e la ricorrente non risulta iscritta nel registro degli indagati.
La difesa deduce tre motivi: la violazione dei principi sovranazionali in tema di non confiscabilità dei beni di proprietà di un terzo di buona fede; la contraddittorietà della motivazione che ha escluso la buona fede sulla base di elementi congetturali; la carenza di motivazione sul periculum in mora. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli non consentiti in sede di legittimità. Avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, cioè per errores in iudicando o errores in procedendo che vizino radicalmente la decisione. Il difetto di motivazione integra tale violazione solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto, non sia ancorato alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e ribadito dalla Sez. II n. 18951 del 2017 e dalla Sez. II n. 11320 del 2022.
Nel caso concreto le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, contestano la ricostruzione dei fatti e mirano a una rivalutazione nel merito. Il Tribunale ha invece motivato in modo coerente, fondando la negligenza del terzo su elementi indiziari desunti dai verbali di perquisizione e sequestro e dalle informative di polizia giudiziaria. La Corte richiama il principio secondo cui anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono la tutela del terzo (Sez. I n. 68 del 2013; Sez. I n. 48673 del 2015; Sez. III n. 22092 del 2025). Poiché i giudici di merito hanno escluso la buona fede, non si applica il principio della Corte di giustizia dell’Unione Europea invocato dalla difesa.
Il terzo motivo è invece fondato. Il rapporto di strumentalità tra la cosa sequestrata e il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36959 del 2021, che hanno imposto di vincolare il sequestro preventivo funzionale alla confisca a una motivazione anche sul periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. L’onere è assolto solo se il provvedimento spiega perché, in caso di restituzione, il bene potrebbe essere modificato, disperso o utilizzato, restando escluso ogni automatismo decisorio.
La motivazione impugnata è apparente. Il Tribunale si è limitato ad affermare che i beni, rimanendo nella disponibilità degli indagati, avrebbero potuto consentire la reiterazione delle condotte, senza nulla argomentare sul rischio in caso di restituzione alla proprietaria, soggetto estraneo al reato. La pericolosità dei soggetti è stata così trasposta ai beni. La Corte ricorda Sez. VI n. 18183 del 2017, che esige concretezza e attualità del periculum, e rileva che il veicolo, privo di peculiarità intrinseche e facilmente sostituibile, rende la finalità impeditiva agevolmente frustrabile. L’ordinanza è quindi annullata limitatamente al periculum, con rinvio al Tribunale di Bari.
Nota della Redazione
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