Confisca per equivalente tributaria eliminata ipso iure dal proscioglimento (Cass. pen. Sez. III n. 34488 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato tributario per intervenuta prescrizione comporta l’eliminazione ipso iure della confisca per equivalente disposta con la sentenza di condanna, senza necessità di un’espressa statuizione di revoca da parte del giudice dell’impugnazione. L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018, ha natura mista, processuale e sostanziale, e non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore quando la confisca presenti componente sanzionatoria. Ne consegue che la confisca per equivalente applicata a fatti anteriori resta priva di titolo per effetto del proscioglimento, anche se il giudice di appello abbia omesso ogni pronuncia sul punto.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato la legale rappresentante di una società per reati tributari di cui agli artt. 4 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, applicando le pene accessorie e ordinando la confisca per equivalente del prezzo o del profitto delle imposte evase ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte di appello, in riforma, assolveva l’imputata dal delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione, revocando le pene accessorie ma omettendo qualsiasi pronuncia sulla confisca. La difesa proponeva istanza di restituzione dei beni sequestrati; la Corte territoriale, con successiva ordinanza, revocava la confisca richiamando l’art. 578-bis cod. proc. pen. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’omessa revoca, in sentenza, della confisca per equivalente disposta in primo grado, a fronte del proscioglimento nel merito per un reato e della declaratoria di prescrizione per l’altro. Il Collegio rileva anzitutto che la confisca non avrebbe potuto essere mantenuta per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ne prevede l’obbligatorietà solo in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarato estinto per prescrizione, viene in rilievo l’art. 578-bis cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere ai soli effetti della confisca quando il reato sia estinto per amnistia o prescrizione, previo accertamento della responsabilità. La disposizione è ritenuta applicabile anche alla confisca tributaria (Sez. III n. 20793 del 18.03.2021, Rotondi).

Tuttavia, le Sezioni Unite n. 4145 del 29.09.2022, dep. 2023, Esposito, hanno riconosciuto a tale norma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca con componente sanzionatoria, natura anche sostanziale, con conseguente inapplicabilità ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La norma non è meramente ricognitiva, ma costitutiva, perché attribuisce al giudice un potere prima precluso. Ne deriva che la confisca diretta può essere disposta anche per fatti anteriori, previo accertamento di responsabilità, mentre la confisca per equivalente non può esserlo, per la sua natura sanzionatoria.

Nel caso concreto il reato tributario dichiarato estinto è stato commesso il 31.12.2014, in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., ed è stata disposta confisca per equivalente: la disposizione è dunque inapplicabile. La Corte richiama il principio, affermato in materia edilizia, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato comporta automaticamente l’inefficacia dell’ordine ablatorio accessorio alla condanna, indipendentemente da un’espressa revoca (Sez. III n. 37836 del 29.03.2017, Catanzaro).

Le Sezioni Unite Esposito hanno chiarito che la declaratoria di prescrizione comporta, per i reati tributari commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., l’eliminazione ipso iure della confisca per equivalente. Nella specie, pertanto, tale eliminazione consegue automaticamente al proscioglimento, senza che rilevi l’omessa statuizione della Corte territoriale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese né alla Cassa delle ammende, per la natura controversa della questione di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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