Dolo di morte e idoneità dell’azione nel tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 34710 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto tentato, in assenza di esplicite ammissioni dell’imputato, la direzione teleologica della volontà dell’agente si ricava dalle modalità di estrinsecazione concreta dell’azione, valutate con riferimento alla situazione che si presentava all’agente ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. L’accertamento del requisito dell’idoneità dell’azione consiste nella verifica della capacità della condotta di causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali, e non può essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti: è pertanto irrilevante che la persona offesa non sia stata in concreto in pericolo di vita. Nei delitti contro la persona la pluralità dei colpi inferti, l’arma utilizzata, la parte del corpo attinta, la profondità della ferita, la durata dell’azione e la sua protrazione anche durante la fuga della vittima costituiscono indici del dolo di morte. In sede cautelare, l’incensuratezza e la giovane età dell’indagato non sono elementi idonei a escludere la pericolosità sociale, poiché la rimproverabilità della condotta attiene alla quantificazione della pena e non alle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 56-575 cod. pen., commesso in un locale di svago.
Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, in ordine alla sussistenza del dolo di morte, e con il secondo motivo il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, per non essere stata considerata la possibilità di applicare misure meno restrittive. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Sul primo, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza impugnata, in assenza di esplicite ammissioni dell’imputato, ha correttamente applicato l’orientamento consolidato secondo cui la direzione teleologica della volontà dell’agente si desume dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante alla stregua delle condizioni umanamente prevedibili del caso.
Sul piano dell’elemento psicologico, la Corte ha valorizzato congiuntamente l’arma utilizzata, la parte del corpo attinta, la profondità della ferita, la pluralità dei colpi e la durata dell’azione, iniziata all’interno del locale e proseguita all’esterno, anche mentre la vittima era in fuga. La protrazione della condotta oltre l’inseguimento è stata qualificata come indice non illogico della direzione finalistica della volontà.
Il ricorrente sosteneva che il dolo di morte fosse stato ricavato dalla pluralità di coltellate non provata e che la concitatezza della colluttazione deponesse per l’assenza di una volontà univoca. La Corte ha respinto entrambi gli argomenti: l’esistenza di più ferite emerge dal referto medico, che esclude il travisamento del fatto nei limiti della valutazione cautelare; la concitatezza non si confronta con il percorso logico del riesame, che ha evidenziato l’inseguimento e la protrazione dell’azione.
Quanto all’idoneità dell’azione, la Corte ha richiamato il principio per cui essa consiste nella capacità della condotta di causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali, da valutare con riferimento alla situazione presente al momento dell’azione. Ne deriva che la circostanza che la persona offesa non sia stata in concreto in pericolo di vita non incide sull’accertamento, poiché l’idoneità non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è stata ritenuta approfondita, con riferimento alla condotta tenuta dall’indagato e alla circostanza che si fosse recato armato nel locale, indice di una preventiva predisposizione allo scontro. Quanto all’incensuratezza, la Corte ha osservato che non è elemento decisivo, perché altrimenti l’incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità. Sulla giovane età, il motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di parametro che attiene alla quantificazione della pena e non alla pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen.; anzi, sotto tale profilo essa corrobora il giudizio di inaffidabilità e l’inadeguatezza di misure meno afflittive.
Nota della Redazione
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