Ottemperanza al giudicato e indennizzo ex legge 210/1992 con commissario ad acta (TAR Puglia n. 908 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando sussistano una pronuncia passata in giudicato suscettibile di attuazione, la necessità di atti dell’amministrazione per conformarsi e l’assenza di ragioni giustificatrici dell’inadempimento. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione è inadempiente rispetto all’obbligo di eseguire il giudicato. Il giudice amministrativo ordina pertanto la piena esecuzione della sentenza nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il diritto all’indennizzo ex legge n. 210/1992 riconosciuto al soggetto danneggiato costituisce credito certo, liquido ed esigibile, comprensivo di interessi legali e rivalutazione.
Il Fatto
Una dipendente con mansioni di operatrice sanitaria aveva convenuto davanti al giudice del lavoro il Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, per aver contratto un’infezione epatica nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con sentenza del 26.01.2022, aveva dichiarato il diritto ai benefici di legge e condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennizzo correlato all’ottava categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 02.01.2024, aveva rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Formatosi il giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm.: una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e suscettibile di attuazione, attestata dalla cancelleria della Corte d’Appello; la necessità del compimento di atti dell’amministrazione per adempiere all’obbligo di conformarsi; l’assenza di ragioni giustificatrici dell’inadempimento.
Il TAR ha rilevato che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero avesse eseguito il giudicato. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Il Collegio ha inoltre condannato il Ministero al pagamento degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in luogo e vece dell’amministrazione entro un ulteriore termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’inutile decorso del primo termine.
Quanto al compenso del commissario, il TAR ha precisato che esso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario e recupero del contributo unificato.
Nota della Redazione
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