Condono edilizio, diniego illegittimo se l’istruttoria non distingue le opere ulteriori (Cons. Stato n. 4383 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è illegittimo quando l’amministrazione non accerta, sulla base delle allegazioni della parte privata, la consistenza dell’opera al momento della presentazione dell’istanza e non distingue le opere abusive ulteriori e successive da quelle oggetto di sanatoria. Il Comune deve verificare i presupposti di ciascuna istanza e intervenire sui soli interventi ulteriori o non compatibili, con una istruttoria idonea e in contraddittorio. La sussistenza di una SCIA avente oggetto diverso non incide sulla legittimità del diniego di condono, né fornisce copertura abilitante rispetto alle opere accertate. Ne consegue l’annullamento del provvedimento e l’obbligo di rideterminazione.

Il Fatto

Il Comune di Pozzuoli ha respinto due istanze di condono edilizio relative a un immobile destinato ad attività commerciale. Il diniego si fondava sul confronto tra lo stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo e la documentazione grafica e fotografica allegata alle pratiche di sanatoria: demolizioni, arretramenti, sostituzioni di pareti, realizzazione di camera d’aria, variazione delle quote e della copertura, un terrazzino e una diversa distribuzione degli ambienti interni.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso. Gli eredi del titolare hanno appellato, lamentando che il provvedimento non individuasse le opere oggetto di diniego, non chiarisse quale delle due pratiche fosse incisa dagli interventi successivi e non considerasse la possibilità di un ripristino autonomo allo stato rappresentato nelle istanze. Hanno inoltre dedotto l’intempestività del potere inibitorio rispetto a una SCIA consolidatasi e l’omesso preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul difetto di istruttoria. Il provvedimento impugnato è motivato proprio sulla difformità tra le opere accertate e lo stato dei luoghi rappresentato negli atti tecnici allegati alla pratica di condono, ma l’istruttoria non contiene la precisa descrizione dei manufatti e dei luoghi per i quali le istanze erano state presentate. Manca quindi il termine di confronto necessario: senza quella descrizione non è possibile cogliere la difformità posta a base del diniego.

La conseguenza è indicata con nettezza. L’amministrazione avrebbe dovuto anzitutto accertare, sulle allegazioni della parte privata, la consistenza dell’opera esistente al momento della presentazione delle due istanze, distinguendo le opere abusive ulteriori e successive, e verificare i presupposti di ciascuna istanza. Solo dopo avrebbe potuto intervenire sui soli interventi ulteriori o non compatibili con la sanatoria.

L’appello è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, in riforma della sentenza appellata. Il Comune deve rideterminarsi con idonea istruttoria in contraddittorio con la parte privata. Resta assorbito il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

È invece infondato il motivo sulla SCIA presentata nel gennaio 2018. La circostanza che il proprietario abbia presentato una segnalazione certificata non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, che consiste nel diniego delle due istanze di condono. In sede di sopralluogo risultavano variazioni dello stato dei luoghi ben più consistenti rispetto all’intonacatura, alla pavimentazione e alla sistemazione dell’impianto idrico cui la SCIA fa riferimento.

La SCIA, avendo un diverso oggetto, è pertanto irrilevante ai fini del decidere e non è comunque idonea a fornire copertura abilitante rispetto alle opere accertate. Il Collegio dichiara assorbiti gli ulteriori motivi e compensa le spese del doppio grado in ragione della parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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