Ottemperanza al giudicato lavorativo e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2886 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza. Ove il credito non sia contestato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non alleghi alcunché sullo stato della procedura, il ricorso è fondato. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione integrale e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4298/2024 pubblicata l’8 gennaio 2024, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione, è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo senza contestare il credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo passato in giudicato e notificato ritualmente è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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