Diffida successiva alla scadenza non riapre il termine per ricorso contro il silenzio (TAR Lazio n. 965 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. impone che il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione sia proposto non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La diffida notificata dopo il decorso di tale termine annuale ha contenuto meramente sollecitatorio e non vale come nuova istanza di avvio del procedimento: è pertanto inidonea a far decorrere ex novo il termine procedimentale e, di riflesso, quello decadenziale per l’azione giudiziale. Solo un atto che, pur formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento e ne abbia i presupposti può essere apprezzato quale nuova istanza. Diversamente opinando, si vanificherebbe la decadenza processuale e si consentirebbe all’interessato di procrastinare a piacimento il termine di impugnazione. Il ricorso che non rispetti il termine è irricevibile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato il 28 luglio 2022 istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi degli artt. 23 ss. del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto agrivoltaico da realizzare nel territorio di un Comune della provincia di Latina. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico, le osservazioni degli enti interessati e il deposito della documentazione integrativa richiesta, il procedimento registrava una fase di stasi: nessun parere veniva ulteriormente acquisito e nessun provvedimento finale era adottato.
Ritenendo ampiamente spirato il termine di conclusione, la società diffidava il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ad adottare ciascuno gli atti di propria competenza entro trenta giorni. Seguiva un solo riscontro interlocutorio del MASE. La società proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere. Le Amministrazioni intimate eccepivano in rito la tardività dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività e la ritiene fondata, dichiarando il ricorso irricevibile. Il parametro è offerto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., a mente del quale l’azione contro il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, salva la riproponibilità dell’istanza di avvio ove ne ricorrano i presupposti.
Il Tribunale individua il momento di decorrenza del termine procedimentale nella pubblicazione della documentazione integrativa, avvenuta il 2 aprile 2024, che ha reso definitiva la procedibilità del progetto. Su questa base applica il termine dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 — centotrenta giorni per l’adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica, cui si aggiungono trenta giorni per il concerto delle autorità concertanti — e fissa la scadenza al 9 settembre 2024. La notifica del ricorso, avvenuta il 20 febbraio 2026, risulta quindi oltre il termine annuale.
Il passaggio centrale riguarda l’efficacia della diffida del 30 ottobre 2025, intervenuta quando l’anno era già decorso. Il Collegio la qualifica come atto di contenuto meramente sollecitatorio, non assimilabile a una nuova istanza di avvio: da essa non può farsi decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento, né il termine annuale per l’azione giudiziale.
Il Tribunale richiama l’orientamento del giudice di ultima istanza secondo cui la diffida successiva alla scadenza dell’anno può valere come nuova istanza solo ove ne ricorrano i presupposti: occorre che l’atto, pur denominato diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento e non un semplice sollecito a concludere quello pendente. La soluzione opposta priverebbe di rilevanza il termine dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e consentirebbe all’interessato di procrastinare a piacimento la decadenza. Le spese di lite sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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