Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte per crisi fiscale (TAR Veneto n. 449 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e la condanna a dare esecuzione al titolo, nominando il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La richiesta astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pur astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, va verificata in concreto: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., costituiscono ragione ostativa ostativa all’applicazione della penalità di mora. Il potere discrezionale del giudice consente di negare la sanzione o modularne l’importo in ragione delle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la sentenza n. 805/2024, pubblicata l’11.12.2024, il Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, ha condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.
La pronuncia, divenuta cosa giudicata, è stata notificata il 4 marzo 2025. Non essendo stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il rispetto delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione il 4 marzo 2025.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo, risultando ancora inadempiente. Il Ministero è stato pertanto condannato a costituire la Carta elettronica del docente, con accredito della somma stabilita, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Collegio ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.
Sulla domanda di astreinte, il TAR richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, che ha escluso preclusioni astratte all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. verso la pubblica amministrazione, ma ha chiarito che le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive vanno valutate in concreto, al pari della sussistenza di altre ragioni ostative.
Il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, nella specie, la mancata condanna all’astreinte, richiamando TAR Lazio n. 9022/2018, n. 3101/2018 e TAR Campania n. 3836/2018. Tali ragioni ostative assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. quali fatti notori. La domanda di penalità di mora è stata quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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