Onere prova inottemperanza e limiti a penalità di mora e spese precetto (TAR Sicilia n. 3481 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il creditore assolve l’onere della prova dimostrando il fatto costitutivo, cioè il titolo esecutivo passato in giudicato e la sua notificazione; incombe poi sull’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. La persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. La penalità di mora è esclusa quando, per il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, con la sentenza n. 1070/2025, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 14.04.2025 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha adottato alcun atto esecutivo. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare la documentazione avversaria. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi richiamato la regola dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.
La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Spettava quindi al Ministero provare l’inefficacia di quei fatti, ma l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento e non ha contestato la documentazione prodotta.
Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo è esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, limitatamente alle attività necessarie per il passaggio in giudicato e alla registrazione. Il Collegio ha invece escluso le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. resta scelta libera del creditore.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta: il tempo trascorso dalla notificazione e dal giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme la rendono manifestamente iniqua. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.