La mancata impugnazione del piano forestale preclude la contestazione della qualifica di bosco (TAR Lombardia n. 3926 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive può essere impugnato solo deducendo l’illegittimità delle prescrizioni pianificatorie che qualificano l’area, qualora queste non siano state oggetto di autonoma impugnazione: il giudice amministrativo non può accertare una situazione di fatto diversa da quella risultante dagli atti pianificatori non impugnati. La mancata impugnazione di uno degli ordini contenuti nel provvedimento sanzionatorio comporta la consolidazione del provvedimento limitatamente alla parte non impugnata, senza determinare l’inammissibilità del ricorso. La notifica alla Provincia non è necessaria quando si impugna l’ordine di demolizione e non il Piano di Indirizzo Forestale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Comune di Brebbia, impugnava l’ingiunzione di demolizione n. 3/2023, con la quale il Comune ordinava il ripristino dello stato dei luoghi per la trasformazione di un’area boscata, la modifica orografica del suolo, l’asfaltatura e la realizzazione di una recinzione. La ricorrente contestava esclusivamente la qualificazione dell’area come bosco non trasformabile, deducendo che la Regione aveva espresso parere favorevole all’inserimento dell’area tra i boschi trasformabili in sede di adeguamento del PGT.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune: la mancata notifica alla Provincia è irrilevante, poiché il ricorso non contesta il PIF; la mancata impugnazione delle delibere di approvazione del PIF e del PGT non rende inammissibile il ricorso, limitato alla legittimità dell’ordine di demolizione; l’acquiescenza su parte degli ordini contenuti nel provvedimento ne determina solo la consolidazione parziale.
Nel merito, la ricorrente non ha provato che la diversa qualificazione dell’area boschiva fosse stata recepita nei piani di settore. Il parere regionale favorevole del 29.03.2022, meramente propulsivo, non è stato recepito negli atti pianificatori provinciali e comunali.
Il tribunale ha quindi respinto il ricorso, affermando che non sussiste un autonomo potere del giudice amministrativo di accertare una situazione di fatto diversa da quella di diritto senza l’impugnazione dei relativi atti pianificatori. La durata del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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