Diffida della Provincia non provvedimentale e non lesiva: ricorso inammissibile (TAR Calabria n. 1415 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida in senso stretto, con cui l’amministrazione richiama l’osservanza di un obbligo derivante da un titolo preesistente, ha carattere ricognitivo e non novativo e non vincola la successiva azione amministrativa. Essa non è provvedimento amministrativo e non è immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario, sicché non è autonomamente impugnabile. Diversamente, l’atto, comunque denominato, che faccia sorgere un obbligo prima inesistente, attribuisca in modo definitivo una nuova qualificazione giuridica a un bene o a una condotta, ovvero vincoli l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli, produce effetti giuridici immediati ed è impugnabile. La qualificazione dell’atto discende dal suo contenuto effettivo, non dal nomen iuris adottato.
Il Fatto
La vicenda riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale di “Crotone – Cassano – Cerchiara”. La ricorrente è tra i soggetti individuati come responsabili della contaminazione di parte delle aree e cofirmataria del progetto stralcio del POB Fase 2, approvato con decreto del MASE. Il PAUR rilasciato dalla Regione Calabria nel 2019 conteneva la prescrizione di individuare, prima dell’inizio delle attività di deposito, un sito di smaltimento finale fuori Regione. Dopo l’approvazione del progetto stralcio, ritenuto idoneo a superare temporaneamente tale prescrizione, la società ha comunicato l’avvio degli scavi per il 20 gennaio 2025.
La Provincia di Crotone ha quindi adottato la nota impugnata, con cui ha ribadito la vigenza del vincolo del PAUR e ha diffidato le società a non avviare le attività in contrasto con la destinazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto deducendo incompetenza, violazione della disciplina delle bonifiche, eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, oltre alla violazione del principio di correzione alla fonte e di sostenibilità finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha esaminato in via prioritaria la questione della impugnabilità dell’atto, ritenendo che la nota non abbia portata lesiva e, più a monte, natura provvedimentale. La giurisprudenza amministrativa distingue tra diffide in senso stretto e atti idonei a produrre direttamente effetti giuridici.
La diffida in senso stretto consiste nel formale avvertimento, indirizzato a un soggetto tenuto all’osservanza di un obbligo in base a un preesistente titolo, di ottemperare all’obbligo stesso. Essa non ha carattere novativo e di regola fa decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli. Proprio per il carattere ricognitivo e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non è immediatamente lesiva e non è impugnabile, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015 n. 2215 e Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6257. Diversa è la conclusione quando l’atto produca effetti giuridici immediati, facendo sorgere un obbligo prima inesistente o assegnando una nuova qualificazione a un bene o a una condotta, come nel caso della diffida a demolire opere abusive richiamata da Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 62.
Applicando tali principi, la nota della Provincia va qualificata come diffida in senso stretto. Con essa l’ente ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR, contestando di fatto la legittimità dello stralcio al POB Fase 2. L’atto non ha carattere costitutivo ma solo ricognitivo di un vincolo preesistente, che l’ente invita formalmente a rispettare, e non è idoneo a vincolare giuridicamente la successiva azione dei destinatari.
Il Collegio rileva inoltre che la diffida è stata adottata al di fuori degli ambiti di competenza attribuiti alla Provincia dal codice dell’ambiente. La Provincia non riferisce di agire nell’esercizio di uno specifico potere riconosciutole dall’ordinamento e la diffida è diretta, per ogni opportuna iniziativa, al Procuratore della Repubblica perché valuti eventuali profili di rilevanza penale. Sotto tale profilo l’atto va qualificato come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del tipico provvedimento amministrativo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La definizione in rito e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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