La diffida comunale in materia ambientale non è atto impugnabile (TAR Calabria n. 1414 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diffida in senso stretto, con cui l’amministrazione richiama un obbligo preesistente e invita il destinatario a ottemperarvi, non ha carattere novativo e non è idonea a produrre effetti giuridici sfavorevoli. Essa va distinta dagli atti che, pur denominati diffida, sono costitutivi di effetti nuovi o vincolano l’amministrazione alla successiva adozione di provvedimenti sfavorevoli. La diffida meramente ricognitiva non è immediatamente lesiva e, come tale, non è impugnabile. Il Comune che la adotti fuori dagli ambiti di competenza attribuitigli dal codice dell’ambiente, senza esercitare uno specifico potere, pone in essere un atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente è tra i destinatari di una nota con cui il Comune ha diffidato la società responsabile della bonifica dall’avviare le attività di scavo all’interno del SIN di Crotone con conferimento dei rifiuti presso una discarica locale. La nota richiamava il provvedimento regionale (PAUR) che impone il conferimento dei rifiuti fuori Regione e veniva inoltrata per conoscenza alle autorità inquirenti.

La ricorrente, individuata quale responsabile della contaminazione e cofirmataria del progetto stralcio del POB Fase 2 approvato con decreto del MASE, ha impugnato la diffida deducendo incompetenza, violazione del codice dell’ambiente, eccesso di potere e violazione del principio di correzione alla fonte. Il Comune, la Provincia e la Regione si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa possibili profili di inammissibilità, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota impugnata non ha portata lesiva e, più a monte, non ha natura provvedimentale.

Il Tribunale richiama la distinzione tra diffide in senso stretto e atti idonei a produrre direttamente effetti giuridici. Le prime consistono nel formale avvertimento a ottemperare a un obbligo preesistente; non hanno carattere novativo e il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio. Non vincolando la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente impugnabili, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015 n. 2215 e Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6257. Diverso è il caso dell’atto che produca effetti giuridici nuovi, come la diffida a demolire opere abusive (Cons. Stato, IV, 5 gennaio 2018, n. 62).

Applicando tali principi, la nota va qualificata quale diffida in senso stretto: il Comune ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR, contestando la legittimità dello stralcio del POB Fase 2. La diffida non ha carattere novativo ma solo ricognitivo di un vincolo che l’Ente invita formalmente a rispettare, e non è idonea a vincolare la successiva azione dei destinatari.

Il Collegio rileva altresì che la nota è stata adottata dal Comune al di fuori degli ambiti di competenza che il codice dell’ambiente gli attribuisce in materia ambientale. Depongono in tal senso la mancata indicazione di uno specifico potere e il fatto che la diffida sia diretta alle autorità inquirenti perché valutino eventuali profili penali. La nota va pertanto qualificata come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del tipico provvedimento amministrativo.

La definizione in rito e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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