Il titolo d’accesso al concorso non si sana in giudizio (TAR Puglia n. 1225 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico, la previsione del bando che attribuisce un punteggio aggiuntivo per la laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione va interpretata nel senso che il medesimo titolo non può essere valutato due volte. Il candidato che, pur disponendo di un titolo di primo livello spendibile per l’accesso, dichiari la laurea magistrale come titolo di ammissione, non può invocarne la valutazione anche ai fini del punteggio aggiuntivo, in virtù del principio di autoresponsabilità e a garanzia della parità di trattamento. L’iscrizione nel registro dei revisori legali non è equipollente alle abilitazioni professionali conseguite mediante superamento di un esame di Stato: l’equipollenza tra titoli non si desume per analogia, ma richiede un’espressa previsione normativa di carattere tassativo.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla selezione indetta dalla Regione Puglia per il reclutamento di diciotto unità nel profilo di specialista in risorse economico-finanziarie. Il bando ammetteva all’unica prova scritta i possessori di talune classi di laurea di primo livello e di laurea magistrale e prevedeva, all’art. 7, comma 4, lett. a), 1,5 punti per il titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione, nonché, alla lett. b), 1 punto per ogni abilitazione professionale attinente al profilo, purché conseguita a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato.

Il candidato dichiarava, quale titolo di accesso, la laurea magistrale LM-77, oltre a due abilitazioni professionali. Collocatosi al 267° posto con 24 punti, chiedeva in autotutela l’attribuzione di ulteriori 1,5 punti per la laurea magistrale e di un punto per l’iscrizione al registro dei revisori legali; istanza respinta. Impugnava quindi i verbali della Commissione e, con motivi aggiunti, i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di assunzione dei vincitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura sull’art. 7 del bando. La disposizione, là dove richiede che la laurea sia “ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”, esclude in radice la valutazione del medesimo titolo speso per l’accesso. Il ricorrente, in possesso anche della laurea triennale in economia e commercio, avrebbe potuto dichiarare quest’ultima ai fini dell’ammissione e la magistrale ai fini del punteggio aggiuntivo.

La scelta compiuta in domanda, osserva il Tribunale, ricade sotto il principio di autoresponsabilità e non può essere rimessa in discussione in sede di autotutela né in sede giurisdizionale. L’accoglimento della pretesa avrebbe determinato una duplicazione di punteggi sul medesimo titolo e una violazione della par condicio tra i candidati, proprio quel principio invocato dal ricorrente.

Il Collegio distingue l’ipotesi della laurea magistrale conseguita all’esito di un ciclo unico e quindi non sdoppiabile: solo in tale eventualità possono astrattamente configurarsi profili di disparità di trattamento, non nel caso di titoli ottenuti in successione. Richiama in termini analoghi propri precedenti (TAR Puglia-Bari n. 287/2024 e n. 279/2024).

Quanto all’abilitazione di revisore legale, il bando richiede l’effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. L’art. 11 del d.m. n. 63/2016 invocato dal ricorrente, lungi dal prevedere un’equipollenza, si limita a coordinare lo svolgimento delle prove, riconoscendo un esonero a chi ha già superato l’esame per dottore commercialista. L’equiparazione riguarda il piano delle prove e non attribuisce valore di equipollenza al titolo.

Il Tribunale rileva ulteriori differenze sostanziali: l’iscrizione in albi rispetto a quella in registri, il diverso titolo di studio richiesto e la non piena sovrapponibilità delle materie. Il parere del Consiglio di Stato n. 1587/2012 e la sentenza Cons. St. n. 6132/2017 confermano la distinzione tra le due professioni. decisivo è il principio per cui l’equipollenza tra titoli non si desume in via implicita o analogica, ma richiede espressa previsione normativa di carattere tassativo (Cons. St. n. 5460/2020, n. 5924/2019 e n. 1523/2019). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dei profili interpretativi affrontati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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