Pena e attenuanti generiche: sindacato di legittimità e motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 9718 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel giudizio di cassazione è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo la motivazione essere giustificata con l’assenza di elementi di segno positivo, anche valorizzando i soli precedenti penali del prevenuto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per i reati di furto tentato e ricettazione. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27/05/2024, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’eccessività della pena irrogata, in particolare per il mancato contenimento della pena base e dell’aumento per la continuazione in misura prossima al minimo edittale, oltre che per l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni.
Sotto il primo profilo, il ricorrente rivendica in sostanza un inesistente diritto alla determinazione della pena in misura pari o comunque prossima al minimo edittale. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue l’inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, come affermato da Sez. III n. 29968 del 22/02/2019 e dalle altre pronunce richiamate.
Sotto il secondo profilo, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., la Corte ribadisce che il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. Il diniego può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendo essere valorizzati in tal senso anche i soli precedenti penali del prevenuto, secondo l’indirizzo di Sez. III n. 24128 del 18/03/2021 e delle ulteriori decisioni citate.
La Corte rileva infine che la motivazione della sentenza impugnata è compiuta ed esente da vizi logici: l’onere argomentativo sul punto risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati nelle pagine 3 e 4 della pronuncia di appello. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena