La non ammissione alla classe successiva: sopravvenuta carenza di interesse dichiara improcedibile il ricorso (TAR Lombardia n. 3805 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal difensore della parte ricorrente a seguito dell’avviso di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione è finalizzata a evitare decisioni di merito su questioni divenute prive di oggetto; in presenza di tale sopravvenienza, il giudice dichiara l’improcedibilità senza entrare nel merito delle censure. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il genitore di un alunno iscritto alla classe seconda di una scuola secondaria di primo grado impugnava il documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2023/2024, con il quale era stata attestata la non ammissione del minore alla classe successiva. Il giudizio negativo era motivato dalla presenza di tre insufficienze nelle materie di francese, matematica e scienze. Nel ricorso veniva dedotta la mancata valutazione globale della personalità dell’alunno e della possibilità di recupero delle lacune nell’anno successivo. L’amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, e la domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 25 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
All’esito della fase cautelare, la Segreteria del Tribunale inviava alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’articolo 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. A seguito di tale avviso, il difensore della parte ricorrente depositava una memoria con la quale rappresentava espressamente che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di una dichiarazione così chiara e univoca, non residuasse alcuno spazio per l’esame delle censure proposte. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, determina l’impossibilità di ottenere una decisione favorevole e rende improcedibile il ricorso, senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito delle doglianze originariamente formulate avverso il giudizio di non ammissione.
La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina processuale che impone al giudice di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, al fine di evitare che il processo prosegua quando la sua utilità sia venuta meno. La declaratoria di improcedibilità consegue, pertanto, non a una valutazione di infondatezza delle censure ma al venir meno dell’interesse stesso a ottenere una pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio, caratterizzato dalla sopravvenienza processuale che ha definito il contenzioso senza una decisione di merito.
Nota della Redazione
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