Ottemperanza alla sentenza sul bonus docenti: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1060 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente costituisce titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’amministrazione nell’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione della pronuncia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve, invece, essere esclusa quando appaia sproporzionata e iniqua rispetto al credito, tenuto conto della natura del beneficio e della complessità della gestione del contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cremona una sentenza che accertava il proprio diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seg. cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Collegio ha inoltre precisato che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva per iniziare l’esecuzione forzata, essendo sufficiente il rilascio di copia conforme della sentenza.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, dando continuità all’orientamento della Sezione espresso in numerose pronunce. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente in favore della parte ricorrente, anche attraverso l’abilitazione alla registrazione sul sito dedicato senza il requisito della docenza di ruolo.
Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta della parte, avrebbe provveduto in sostituzione dell’amministrazione all’integrale attuazione della pronuncia. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, potendo adottare atti di varia natura, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti abilitati al bonus.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata, invece, rigettata, in quanto ritenuta sproporzionata e iniqua rispetto al credito. Il Collegio ha valorizzato sia l’oggettiva complessità della gestione del contenzioso seriale da parte dell’amministrazione, sia la natura del beneficio, qualificato come mero incentivo alla crescita professionale e non come fonte di sostentamento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con liquidazione ridotta in ragione della serialità dei ricorsi e della standardizzazione delle modalità difensive.
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Nota della Redazione
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