Criterio numerico prevale su geografico nel dimensionamento scolastico (TAR Campania n. 2472 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di dimensionamento della rete scolastica, la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, prevista dall’art. 19, comma 5-quater, d.l. n. 98/2011, non impone la prevalenza del criterio geografico su quello della popolazione scolastica. La disciplina statale determina il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi senza sopprimere i presidi scolastici: l’accorpamento di un plesso a un istituto più grande comporta solo la dislocazione della sede legale, restando garantita la presenza del servizio sul territorio. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di programmazione regionale è limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e non può sindacare il merito delle scelte.

Il Fatto

Alcuni Comuni dell’Alto Cilento, tutti classificati come montani, hanno impugnato la delibera di Giunta regionale della Campania n. 11 del 10.01.2024 e gli atti presupposti, tra cui le Linee Guida approvate con D.G.R. n. 250 del 4.05.2023 e il D.M. n. 127 del 30.06.2023. Con il provvedimento impugnato la Regione, nel ridisegnare la rete scolastica per l’anno 2024/2025, aveva disposto lo smembramento di due Istituti Comprensivi, accorpandone i plessi a istituti di comuni vicini più popolosi.

I Comuni ricorrenti avevano invece proposto l’aggregazione di altri plessi agli istituti esistenti, per garantire la loro normo-dimensionamento e scongiurare la frammentazione dell’offerta formativa. Hanno dedotto la violazione della normativa di settore, sostenendo la prevalenza del criterio geografico su quello numerico a tutela delle aree montane. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 804 del 18.04.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando il recente arresto del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2102 del 14 marzo 2023. La riforma introdotta dalla legge n. 197/2022 persegue l’allineamento del numero delle autonomie scolastiche al contingente organico dei dirigenti e dei direttori amministrativi, in attuazione del PNRR, superando l’istituto della reggenza.

La Regione era vincolata alle dotazioni organiche assegnate con il decreto interministeriale, sulle quali era intervenuta una riduzione. La ridistribuzione dei plessi costituisce mera riorganizzazione di risorse individuate a livello statale. L’accorpamento non comporta il venir meno del presidio scolastico, ma solo la dislocazione della sede legale dell’istituzione.

Il Tribunale nega che la tutela dei comuni montani risulti tradita. La normativa statale presidia il presidio territoriale, e il criterio perequativo opera a monte, nella definizione del contingente assegnato a ciascuna Regione. Anzi, l’effettiva titolarità di un dirigente scolastico può garantire meglio le aree montane rispetto al ricorso alla reggenza.

Il Collegio osserva altresì che accordare prevalenza al criterio geografico in un sistema di progressivo ridimensionamento determinerebbe uno sbilanciamento a sfavore dei territori non montani e più popolosi. Ribadita l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, i ricorrenti non hanno indicato profili concreti di illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà; né la divergenza rispetto alle proposte degli enti locali o l’indicazione dell’indice numerico della popolazione scolastica costituiscono elementi vincolanti.

Il ricorso è pertanto respinto. La complessità e novità delle questioni giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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