Valutazione offerte tecniche e autovincolo dell’allegato di gara (TAR Campania n. 2470 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la lex specialis va interpretata in termini strettamente letterali e vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, senza margini di discrezionalità, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. La prescrizione del disciplinare che impone di indicare le misure offerte in un determinato allegato della proposta opera come autovincolo per la commissione giudicatrice, la quale non può ricercare aliunde gli elementi ivi non esternati, né a maggiore ragione invitarne l’integrazione documentale in corso di gara. Il giudizio espresso dalla commissione sulle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo che ricorra una manifesta illogicità, un’irrazionalità o un manifesto travisamento dei fatti. Le censure che oppongono alla valutazione una diversa e personale opinione sull’offerta non superano la soglia dell’opinabilità e sono inammissibili, così come inammissibile è il sindacato sostitutivo sollecitato dal concorrente.

Il Fatto

La società regionale per la sanità indice una procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca, di ginocchio e di spalla destinata alle aziende sanitarie della Campania e del Molise, suddivisa in 88 lotti, con aggiudicazione plurima e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente partecipa al lotto relativo all’artroprotesi d’anca primaria non cementata e, all’esito delle valutazioni, si colloca all’undicesimo posto della graduatoria, fuori dalla soglia di aggiudicazione.

Impugna quindi l’aggiudicazione, i verbali della commissione e la relazione depositata in giudizio, contestando l’attribuzione dei punteggi tabellari e discrezionali in relazione a diversi sub-parametri, e chiede il risarcimento in forma specifica, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro nella fornitura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure del ricorso introduttivo e dei due atti di motivi aggiunti, ritenute infondate anche a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente. Sul piano dei punteggi tabellari, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle misure dei cotili, delle versioni metalback, delle lunghezze delle teste in ceramica e della navigazione computerizzata.

La risposta del Tribunale muove dal verbale n. 2 del 9.10.2023, con cui la commissione ha stabilito che sarebbero state considerate solo le misure presenti nell’allegato A5 recante l’indice dei prodotti offerti. Tale precisazione non innova rispetto al disciplinare di gara: l’art. 15 ha imposto ai concorrenti di riportare in quell’allegato le informazioni e la misura offerta per ciascun componente base. Da qui la qualificazione della prescrizione come autovincolo, che delimita i compiti dell’organismo valutativo e assicura l’uniforme applicazione delle regole.

Il Collegio richiama il principio per cui l’autovincolo è funzionale alla par condicio e alla prevedibilità degli esiti, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 4659 del 2024, nonché il corollario dell’interpretazione letterale della lex specialis, con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1148 del 2019. La relazione della commissione documenta che in concreto la valutazione si è attenuta all’allegato: nessuna misura ulteriore, una sola versione metalback offerta, tre lunghezze anziché quattro per una delle teste, documentazione mancante per la tecnica computerizzata. Le censure tabellari sono pertanto respinte.

Quanto ai punteggi discrezionali, il Tribunale ribadisce che il giudizio tecnico affidato alla commissione è frutto delle cognizioni specialistiche dei suoi componenti e non diviene illogico perché vi si opponga una diversa visione dell’offerente. La commissione non era tenuta a chiedere un campione dello strumentario, dovendo valutare la documentazione esistente a fronte di molteplici offerte e dei tempi del procedimento. I giudizi di parzialmente adeguato trovano puntuale riscontro nella relazione, che segnala carenze descrittive sulla struttura distributiva, sulla rete di specialisti e sui programmi formativi. Il confronto con le offerte dei concorrenti e con i punteggi ottenuti in altri lotti è irrilevante, riguardando forniture differenti.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento che esclude la sindacabilità delle valutazioni tecniche salvo manifesta illogicità, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 8621 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8077 del 2024, e ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti nel loro complesso, con rigetto delle connesse domande di risarcimento e di inefficacia; le spese sono compensate per la specificità tecnica delle questioni e nulla è disposto verso la controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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