Silenzio sull’istanza di adeguamento prezzi e obbligo di provvedimento espresso (TAR Sicilia n. 2890 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere con provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza di parte, anche quando la richiesta sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il giudizio sul silenzio ha ad oggetto esclusivamente l’inerzia dell’Amministrazione e non il merito della pretesa sostanziale. La sopravvenuta adozione di un provvedimento, ancorché di diniego, determina la cessazione della materia del contendere. Se l’Amministrazione provvede dopo la notifica e il deposito del ricorso, il principio della soccombenza virtuale giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto all’Azienda ospedaliera l’adeguamento dei prezzi ex art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006, in relazione alle prestazioni eseguite — anche in proroga — nell’ambito dell’appalto per la fornitura biennale in service di sistemi analitici integrati, di un sistema per immunometria e di una stazione preanalitica.

Non avendo ricevuto risposta, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione. Costituitasi in giudizio, l’Azienda ha sostenuto che l’istanza appariva incompatibile con il contegno della società, che aveva accettato le proroghe contrattuali agli stessi patti e condizioni, e che comunque, dopo la proposizione del gravame, aveva provveduto espressamente in senso negativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone di concludere i procedimenti su istanza di parte con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata, pure quando la richiesta sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente, a prescindere dalla fondatezza dell’istanza.

Il Tribunale delimita con nettezza l’oggetto del giudizio: esso è costituito soltanto dal contestato silenzio, mentre resta estranea la questione di merito relativa alla spettanza o meno del diritto all’adeguamento. La verifica dell’inerzia si esaurisce sul piano della doverosità del provvedimento.

Con la nota sopravvenuta l’Azienda si è infine espressa sulla domanda, affermando — a torto o a ragione — che il pregresso contegno della società era incompatibile con il contenuto dell’istanza e denegando la richiesta. Per il Collegio tale evenienza è sufficiente: la materia del contendere è cessata.

Restava la regolazione delle spese. Poiché l’Amministrazione ha provveduto in epoca successiva alla notifica e al deposito del ricorso, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale e condanna l’Azienda alla rifusione, liquidando l’importo in dispositivo anche in ragione della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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