Dichiarazione di non interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 9696 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di una espressa dichiarazione in tal senso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale principio trova applicazione anche in assenza di repliche o diverse richieste della controparte.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il successivo decreto del 6 ottobre 2022 recante l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano del superamento del tetto. La società ha altresì impugnato il provvedimento dirigenziale della Regione autonoma Valle d’Aosta con cui erano stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per i medesimi anni, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, e gli ulteriori atti applicativi ritenuti lesivi.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione in data 1 marzo 2026 con la quale ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, avendo aderito al regime premiale di cui all’art. 7, comma 1, decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, definito jus receptum, secondo cui nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
La pronuncia si fonda sul principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla valutazione del ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
A sostegno di tale impostazione, il Collegio ha richiamato i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379, i quali confermano che la dichiarazione di non interesse rende doverosa la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
In applicazione del richiamato principio, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite in ragione della natura e delle ragioni della decisione. La pronuncia assume rilievo in quanto chiarisce che l’adesione del contribuente a regimi premiali di definizione agevolata delle controversie, come quello previsto dall’art. 7, comma 1, decreto-legge n. 95/2025, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità e non già di rigetto nel merito.
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Nota della Redazione
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