Diniego di affidamento e obblighi di buona fede nella fase istruttoria (ABF Collegio di Napoli n. 4612 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la concessione del credito rientra nella discrezionalità dell’intermediario e non è sindacabile dall’Arbitro, che non può sostituirsi alla banca nel giudizio di convenienza dell’operazione. L’intermediario è tuttavia tenuto a un comportamento improntato a correttezza e buona fede, la cui violazione può generare un danno risarcibile. Chi rigetta una richiesta di credito deve fornire informazioni tempestive sulle ragioni del diniego, con indicazioni anche generali ma rapportate alle circostanze concrete. Perché si configuri responsabilità precontrattuale occorre però un ragionevole affidamento del cliente nel buon esito della richiesta, oppure il recesso dalle trattative senza giustificato motivo.
Il Fatto
La ricorrente, una società, si rivolgeva alla banca nel dicembre 2024 per accedere ad agevolazioni finanziarie destinate a superare una difficoltà di liquidità. Secondo la prospettazione, l’intermediario reiterava richieste documentali di identico contenuto, puntualmente soddisfatte, senza però dare riscontro ai solleciti.
Nel novembre 2025 la società chiedeva un affidamento di 15.000 euro, rappresentando esigenze di liquidità prevedibili per il dicembre successivo e l’attesa di un contributo a fondo perduto. Dopo un incontro in filiale e l’invio della documentazione, la banca comunicava il diniego richiamando i dati di bilancio. Una seconda richiesta di temporaneo sconfinamento veniva parimenti rigettata l’11 dicembre 2025. La ricorrente chiedeva allora l’accertamento della violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, oltre a un ristoro equitativo di 5.000 euro per la perdita di chance. La banca eccepiva la propria autonomia valutativa e l’assenza di alcun affidamento ingenerato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Napoli circoscrive l’oggetto della controversia alla legittimità della condotta dell’intermediario nella gestione della richiesta di affidamento. Muove dal principio per cui la valutazione del merito creditizio è demandata alla discrezionalità della banca e non può essere oggetto di sindacato sostitutivo in questa sede.
Tale discrezionalità non esonera però l’intermediario dagli obblighi di correttezza e buona fede, richiamando sul punto il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013. Rientra tra i doveri di chi rigetta una richiesta di credito fornire informazioni tempestive sulle ragioni del diniego, con indicazioni anche di carattere generale ma adeguatamente rapportate alle circostanze individuali.
Il Collegio precisa poi la condizione della responsabilità precontrattuale: è necessario un ragionevole affidamento del cliente nel buon esito della richiesta, oppure il recesso dalle trattative in assenza di giustificato motivo. Nel caso concreto nessuno dei due presupposti ricorre.
Quanto alla celerità dell’istruttoria, tra la prima richiesta dell’11 novembre 2025 e il rigetto del 24 novembre trascorrono soltanto dieci giorni lavorativi, periodo ragionevolmente breve. Analogo ragionamento vale per la richiesta di sconfinamento, decisa pochi giorni dopo la produzione documentale del 2 dicembre. La gestione, inoltre, non appare idonea a ingenerare un ragionevole affidamento nel buon esito.
Il diniego risulta infine motivato, sia pure in forma sommaria, e le ragioni sono meglio circostanziate nelle controdeduzioni, con riferimento ai dati negativi di bilancio. Non accertata l’illegittimità della condotta, il Collegio rigetta anche la domanda risarcitoria e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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