Improcedibilità del ricorso concorsuale per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 662 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata su richiesta della parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo, quando, a causa di un fatto sopravvenuto, venga meno ogni utilità concreta alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta assunzione del ricorrente presso un’altra azienda, che determina il venir meno dell’interesse all’eventuale sentenza di accoglimento, integra tale fattispecie. In tali casi, le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante agente di polizia municipale, impugnava gli atti di un concorso pubblico indetto dal Comune per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione stagionale di due unità. Il candidato, che aveva riportato un punteggio di 18/30, inferiore alla soglia di sbarramento di 21/30, deduceva l’illegittimità della penalità applicata per le risposte errate, sostenendo che il bando attribuisse un solo punto per ogni risposta esatta senza alcuna decurtazione per quelle sbagliate. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della graduatoria e dei verbali della commissione esaminatrice, nonché l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria degli idonei.
Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e l’omesso superamento della prova di resistenza, in ragione della natura della selezione finalizzata all’assunzione di soli quattro vincitori. Nelle more del giudizio, il ricorrente comunicava di essere stato assunto presso un’altra azienda, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la richiesta di parte ricorrente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ha accolto l’istanza. La circostanza che il ricorrente avesse trovato una nuova occupazione integrava un fatto oggettivo e sopravvenuto che rendeva del tutto inutile, per la sua posizione soggettiva, una pronuncia di merito, anche eventualmente favorevole. In tale contesto, la dichiarazione di carenza di interesse, formulata espressamente dalla parte, non poteva che essere recepita dal giudice in ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo.
La decisione si fonda quindi sul venir meno dell’utilità concreta e attuale che il ricorrente avrebbe potuto trarre dall’accoglimento del ricorso, in quanto l’obiettivo della partecipazione al concorso e della eventuale assunzione presso l’ente era stato superato dal nuovo rapporto di lavoro instaurato. La Corte non è pertanto entrata nel merito delle censure sollevate, essendo l’improcedibilità antecedente e assorbente rispetto a ogni altra questione.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, in ragione della complessiva evoluzione della vicenda e della natura della pronuncia, che non si è basata sull’esito del merito ma su una circostanza sopravvenuta non imputabile alle parti.
Nota della Redazione
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