Parcheggiatore abusivo esercita attività anche senza dazione denaro (Cass. pen. Sez. VII n. 39899 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, si perfeziona con il solo svolgimento dell’attività non autorizzata e non richiede come elemento costitutivo la dazione di denaro o altra utilità. Il carattere abusivo della condotta dipende esclusivamente dall’assenza del provvedimento autorizzatorio, non dalla corresponsione di un corrispettivo né dal carattere molesto dell’attività. La revoca della sospensione condizionale della pena, disposta ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen. quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative dell’art. 164, comma 4, cod. pen., ha natura dichiarativa, avendo riguardo a effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis: essa può essere rilevata in ogni momento, anche dal giudice di appello e in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Il ricorso che reiteri censure già vagliate dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione impugnata è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, e per la violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989 in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la condanna e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, con omessa indicazione degli elementi specifici della condotta, e l’illegittimità della revoca del beneficio, disposta in assenza di specifica impugnazione del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con gli argomenti del provvedimento impugnato, ha reiterato censure già correttamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, lamentando in modo generico presunti difetti o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 dell’11/03/2009.

Nel merito, la sentenza impugnata indica che la condotta tipica emerge dai risultati dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ricorda che il reato punisce chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma in cambio dell’attività svolta, la quale non è elemento costitutivo della fattispecie. È sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’esercizio dell’attività non autorizzata. Il carattere abusivo dipende dall’assenza del provvedimento autorizzatorio, non dalla dazione di denaro né dal carattere molesto della condotta.

La prova del fatto emerge dall’annotazione di polizia giudiziaria: il ricorrente era stato notato mentre indicava gli spazi liberi agli automobilisti, creando intralcio alla circolazione. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto irrilevante la mancata perquisizione finalizzata a verificare il possesso di monete o chiavi, poiché il possesso di proventi non è elemento costitutivo del reato. Sul punto la Sezione richiama Sez. 7 n. 2884 del 12/12/2024, Sez. 7 n. 42035 del 03/10/2024, Sez. 7 n. 24209 del 29/05/2024 e Sez. 4 n. 24285 dell’08/05/2025.

Quanto alla recidiva nel biennio, la Corte ribadisce che non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sospensione condizionale era già stata fruita due volte. Ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, legge 26 marzo 2001, n. 128, la revoca è dovuta quando il beneficio sia stato riconosciuto in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. Il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa, poiché incide su effetti sostanziali prodotti ope legis, rilevabili in ogni momento dal giudice della cognizione e dall’esecuzione, e quindi anche dal giudice di appello pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La Corte richiama Sez. 3 n. 56279 del 24/10/2017 e Sez. 2 n. 30237 del 17/06/2025. Il dictum delle Sezioni Unite n. 36460/2024 non è pertinente, riguardando la revoca disposta dal giudice dell’esecuzione a fronte dell’inerzia del giudice di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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