Cessata materia del contendere per ottemperanza tardiva alla carta docente, spese al Ministero (TAR Lombardia n. 2999 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’amministrazione, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da riconoscere al ricorrente. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio, comporta la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 126/2025, il riconoscimento del diritto all’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, c.d. carta docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad adottare tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata il 6 giugno 2026, le ricorrenti hanno dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto, sia pure tardivamente, all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente, eseguendo il dictum giudiziale. Ha pertanto ritenuto che la pretesa azionata risultasse integralmente soddisfatta, non residuando alcun interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del giudizio.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile alcuna utilità sostanziale o processuale per le ricorrenti, avendo esse ottenuto quanto richiesto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha osservato che l’ottemperanza è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, circostanza che rende l’amministrazione soccombente in senso virtuale e giustifica la condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La sentenza ha quindi ricondotto l’esito del giudizio al principio per cui, pur venendo meno l’interesse alla decisione per effetto dell’esecuzione spontanea, il contegno processuale dell’amministrazione, che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, incide sul regolamento delle spese, evitando che l’onere del giudizio ricada sulle parti che hanno dovuto attivarsi per ottenere quanto già riconosciuto dal giudicato.
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Nota della Redazione
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