Atto meramente confermativo e inammissibilità del ricorso per riesame del diniego (TAR Campania n. 2330 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto amministrativo che, in assenza di un mutamento del quadro fattuale, si limiti a ribadire valutazioni tecniche già espresse in via definitiva da un precedente provvedimento non impugnato, configurandosi come atto meramente confermativo privo di autonoma lesività. La proposizione di un’istanza di riesame non riapre i termini di impugnazione del provvedimento divenuto definitivo. Nel merito, la scelta amministrativa che contempera le esigenze di sicurezza della circolazione con quelle di funzionalità della viabilità urbana, fondata su motivazione plurima e su riscontri tecnici dei competenti uffici, è immune dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile prospiciente una via cittadina di un comune della provincia di Napoli, hanno chiesto all’Amministrazione la realizzazione di un marciapiede sul lato destro della strada, deducendo una situazione di persistente pericolo per il transito pedonale. La richiesta si inserisce in un contesto già definito: un precedente giudizio avverso il silenzio aveva accertato l’obbligo di provvedere, e il Commissario ad acta nominato dal Tribunale, nel 2022, aveva disposto l’ampliamento del marciapiede sul lato sinistro e ulteriori interventi di moderazione del traffico, respingendo la richiesta relativa al lato destro per ragioni di viabilità.
Rappresentando un aggravamento delle condizioni di sicurezza, i ricorrenti hanno presentato nel marzo 2024, e poi integrato in aprile, una nuova istanza di riesame. L’Amministrazione ha ribadito il diniego, richiamando le valutazioni già espresse. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per annullamento, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e mancata ponderazione degli interessi costituzionalmente tutelati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente. La nota impugnata si configura come atto meramente confermativo delle determinazioni adottate nel 2022, e segnatamente del parere della Polizia Locale posto a base della decisione del Commissario ad acta, rimasta inoppugnata. Con quegli atti era già stata esclusa, sulla scorta di un adeguato supporto motivazionale, la possibilità di realizzare il marciapiede sul lato destro, in ragione delle contrastanti esigenze di viabilità, già oggetto di bilanciamento.
Ne consegue l’inammissibilità del gravame a fronte di un atto privo di autonoma lesività, che si limita a ribadire valutazioni già espresse in via definitiva, non essendo mutato il quadro fattuale. Sotto distinto e concorrente profilo, il Collegio ritiene fondata anche l’eccezione di tardività: attraverso l’istanza di riesame i ricorrenti tentano di rimettere in discussione, a distanza di anni, la determinazione commissariale del 2022, divenuta definitiva per assenza di tempestiva impugnativa.
Ad abundantiam, il ricorso è comunque infondato nel merito. Le deduzioni dei ricorrenti si limitano a prospettare un generico pericolo per la sicurezza dei pedoni, fondato su episodi isolati, senza confutare in modo puntuale le valutazioni tecniche poste a base del diniego. Il parere negativo della Polizia Municipale ha evidenziato che la realizzazione del marciapiede sul lato destro avrebbe ridotto la carreggiata, impedendo la circolazione su due corsie.
Il provvedimento del Commissario ad acta, cui l’atto impugnato si conforma, risulta basato su una motivazione plurima: considera le caratteristiche strutturali della strada, il rilevante traffico veicolare e il limitato transito pedonale, nonché l’impossibilità di un ulteriore restringimento della carreggiata senza compromettere il transito dei mezzi pesanti e la svolta dei bus. Tale circostanza conferma la ragionevolezza della scelta amministrativa, che ha contemperato le esigenze di sicurezza, ritenute garantite attraverso dissuasori e segnaletica, con quelle di funzionalità della viabilità urbana. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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