Diniego di CILA e previsioni transitorie del PGT non tempestivamente impugnate (TAR Lombardia n. 1761 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni transitorie contenute nella scheda di un ambito di trasformazione del Documento di Piano hanno valore immediatamente conformativo e precettivo del regime giuridico dei suoli. Esse sono pertanto dotate di autonoma lesività e vanno impugnate entro il termine di decadenza decorrente dalla loro entrata in vigore. Il successivo trasferimento del bene, anche in esito a procedura esecutiva, non rimette in termini l’acquirente, che subentra nella medesima situazione giuridica del dante causa. Tali previsioni non hanno natura regolamentare e non sono disapplicabili, neppure d’ufficio, dal giudice amministrativo. Il provvedimento che le applica è legittimo, salvo che sia dedotta la nullità dell’atto presupposto, restando l’annullabilità la regola generale dell’invalidità amministrativa.

Il Fatto

Una società acquirente di un immobile a destinazione produttiva, aggiudicatario in esito a una procedura esecutiva, presenta una c.i.l.a. per un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella realizzazione di setti divisori interni, mantenendo la destinazione produttiva esistente.

Il Comune, dopo alcune richieste di integrazione documentale ex art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e un’istanza di conferma avanzata dalla stessa società, adotta un provvedimento di diffida a non iniziare o proseguire i lavori. Il diniego si fonda sulle disposizioni transitorie della scheda dell’ambito di trasformazione del P.G.T., che ammettono la sola manutenzione riferita alle attività produttive in essere al 2 agosto 2012. La società impugna le note comunali e, nei limiti di interesse, la deliberazione consiliare di approvazione della variante al P.G.T.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento impugnato ha ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività avviata con la c.i.l.a. e la rimozione degli effetti dannosi prodotti. Esso esula quindi dall’ambito dei procedimenti a istanza di parte: la c.i.l.a., come la s.c.i.a., è atto del privato e non richiede l’intervento necessario dell’Amministrazione, salvo che questa intenda inibire o sanzionare l’attività. Nessun preavviso di rigetto era pertanto dovuto.

Nel merito, il Tribunale qualifica le disposizioni transitorie della Scheda dell’Ambito AT3 come prescrizioni di valore immediatamente conformativo e precettivo, individuative del regime giuridico degli immobili ricadenti in quell’ambito. Da ciò deriva l’onere di impugnazione immediata, non essendo consentita la disapplicazione di un atto privo di natura regolamentare. La previsione era entrata in vigore nel luglio 2017 e non è stata tempestivamente contestata: la relativa doglianza è irricevibile.

Il Collegio esclude che l’acquisto del compendio nel 2021, in esito a procedura esecutiva, possa riaprire i termini. Il trasferimento del bene è vicenda di diritto privato e non pone nel nulla l’intervenuta inoppugnabilità dell’atto presupposto. Irrilevante è anche l’attestazione del perito del Tribunale sulla conformità urbanistica, ove non corrisponda a dati oggettivi.

La scadenza quinquennale del Documento di Piano non muta l’esito. Nessuna censura è stata proposta sul punto e non è ammessa la disapplicazione d’ufficio dell’atto generale presupposto. Resterebbe aperta la strada della nullità, ma la categoria è riservata ai casi eccezionali dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990: nella specie la disposizione, al più, è annullabile per contrasto con l’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005. Esclusa la nullità, le doglianze di illegittimità derivata sono inammissibili.

Il diniego risulta infondato, avendo dato applicazione letterale alla disposizione transitoria, estranea al perimetro dell’intervento proposto. Non sussiste infine alcuna lesione dell’affidamento: non si è in presenza di autotutela, ma di un intervento inibitorio tempestivo, che non ha creato aspettative qualificate. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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