Meccanismo perequativo uscita clienti maggior tutela, legittima la decorrenza dal 2016 (TAR Lombardia n. 1760 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione circoscrive l’applicazione del meccanismo di compensazione per l’uscita dei clienti dalla maggior tutela a decorrere dall’anno 2016. Il principio di equilibrio economico-finanziario delle gestioni non assume valore assoluto e va contemperato con la natura transitoria del servizio di maggior tutela. Il meccanismo perequativo è ulteriore e distinto rispetto alla componente RCV e non ha funzione di copertura integrale dei costi. I costi di morosità, in quanto variabili e legati al rischio di impresa, restano estranei al perimetro della compensazione. È razionale il criterio di calcolo che misura lo svuotamento del sistema su base aggregata, senza neutralizzare le singole posizioni dei fornitori.
Il Fatto
Una società di vendita di energia elettrica ha impugnato la deliberazione ARERA n. 659/2015/R/EEL, nella parte in cui delimita a partire dal 2016 l’applicazione del meccanismo perequativo a garanzia del rischio di mancata copertura dei costi fissi derivante dall’uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela. La ricorrente ha lamentato che la decorrenza non retroagisce al 2014 e al 2015, anni in cui assume di aver già subito perdite per il medesimo fenomeno.
Con motivi aggiunti la società ha esteso il gravame alla successiva deliberazione n. 69/2017/R/EEL, che ha introdotto in concreto il meccanismo di compensazione uscita clienti modificando l’art. 16 quater del TIV. Ha dedotto la mancata copertura dei costi di morosità e l’erroneità del criterio di calcolo della quota di clienti usciti. Si è costituita l’Autorità resistente, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro eurounitario e nazionale, dal d.lgs. n. 79/1999 al d.l. n. 73/2007, fino al d.lgs. n. 93/2011, e colloca le delibere impugnate nella regolazione del passaggio al mercato libero. Il servizio di maggior tutela è strutturalmente transitorio e destinato a un fisiologico svuotamento, il c.d. effetto volume. Rispetto a questo rischio l’Autorità ha previsto un meccanismo di compensazione dei costi fissi ulteriore rispetto alla componente RCV.
Sulla censura relativa all’equilibrio economico-finanziario, il Tribunale osserva che tale principio non assurge a valore assoluto: la componente RCV già persegue una gestione efficiente del servizio e affianca, senza sostituire, i comportamenti virtuosi degli operatori. In questa cornice il meccanismo perequativo non è un’indebita buonuscita, ma uno strumento intrinseco al sistema. Il Collegio richiama la sentenza n. 987/2020, confermata in appello dal Cons. Stato n. 2558/2022, che aveva già riconosciuto la ragionevolezza della misura, seppur rispetto a censure opposte.
Quanto all’ambito temporale, la scelta di circoscrivere il meccanismo al 2016 è coerente con la prossimità, all’epoca, della fine del regime di tutela. La natura conservativa dello strumento e la già avvenuta considerazione di un tasso di uscita nella RCV escludono la necessità di anticiparlo al 2014 e al 2015. Il rilievo di contraddittorietà rispetto alle misure sull’effetto dimensione è infondato, perché i due sistemi perseguono obiettivi diversi e non sono comparabili.
Il secondo motivo è respinto perché il meccanismo copre i costi fissi, non quelli variabili: i costi di morosità dipendono dal numero di clienti e dalla loro propensione alla mora e trovano copertura in altre componenti tariffarie e nel sistema indennitario. L’assunto per cui le utenze cessate sarebbero più esposte alla mora resta apodittico e non dimostrato.
Il terzo motivo è infine infondato: il criterio che misura lo svuotamento su base aggregata è razionale e oggettivo. Il meccanismo non mira a neutralizzare le singole situazioni dei fornitori, ma a consentire l’equilibrio economico-finanziario ove manchino leve sufficienti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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