Il fumus non basta: la cautela richiede anche il periculum concreto (TAR Puglia n. 54 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. non può essere accolta per la sola sussistenza del fumus boni juris, dovendo il ricorrente dimostrare anche l’esistenza di un periculum in mora concreto, consistente in un pregiudizio grave e irreparabile. Tale pregiudizio va valutato in relazione alla tipologia e alla durata dell’incarico oggetto della procedura selettiva, potendo essere escluso laddove l’eventuale esito favorevole del giudizio di merito consenta comunque alla parte di conseguire l’incarico. Il giudice cautelare, ove ravvisi profili di incompletezza della documentazione, dispone comunque appositi incombenti istruttori ai fini di una completa cognizione della controversia, senza che ciò incida sul rigetto della domanda di sospensione.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante a una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di esperto in servizi giuridico-amministrativi e legali (profilo B), indetta dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione, impugnava gli atti della selezione, deducendo vizi concernenti la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi. La domanda era estesa anche agli atti successivi di approvazione della graduatoria finale e di nomina della vincitrice, oltre che alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con quest’ultima, e veniva reiterata con motivi aggiunti.

Nel corso del giudizio cautelare, la ricorrente aveva formulato altresì istanza di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., e la discussione sull’istanza di sospensione era stata differita per consentire il rispetto dei termini a difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto di acquisire dall’amministrazione resistente chiarimenti e documentazione concernenti le valutazioni che avevano condotto la Commissione ad attribuire ai primi due classificati 42 punti con riferimento al criterio C del profilo B, non emergendo dagli atti alcun elemento chiarificatore.

Tuttavia, il Tribunale ha escluso che l’istanza potesse trovare accoglimento, difettando il requisito del periculum in mora.

Rilevante, in tal senso, è la natura e la durata dell’incarico oggetto di controversia: il pregiudizio lamentato non è stato ritenuto grave e irreparabile, posto che la ricorrente può comunque conseguire l’incarico all’eventuale esito favorevole del giudizio di merito.

Conseguentemente, la domanda cautelare è stata respinta, ma il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, da espletarsi nel termine di giorni venti, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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