Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 15605 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui il diniego di concessione della cittadinanza italiana è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario che siano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza costituisce una motivazione per relationem idonea a giustificare il diniego della naturalizzazione. In presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, l’amministrazione omette correttamente di indicarne il contenuto, e l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su disposizione del giudice, con le cautele previste per i documenti classificati. La valutazione amministrativa gode di ampia discrezionalità e, in materia di sicurezza, si giustifica una soglia di prevenzione anticipata, con prognosi di tipo probabilistico fondata su un attendibile grado di verosimiglianza.

Il Fatto

Con decreto del 17 maggio 2023 il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il diniego si fondava sugli elementi forniti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti al TAR Lazio, deducendo l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza e insufficienza della motivazione, oltre al difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il provvedimento non indicava gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità, compromettendo il diritto di difesa, e che egli non aveva procedimenti penali ed era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa. Quando il diniego si fonda su ragioni di sicurezza della Repubblica, il provvedimento è motivato in modo adeguato se rende comprensibile l’iter logico dell’amministrazione, senza che sia necessario indicare tutte le fonti e i fatti accertati. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti integra una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego, richiamando tra l’altro Consiglio di Stato, III, n. 6720 del 2021, n. 11387 del 2022 e n. 4765 del 2023.

Il Collegio sottolinea poi l’ampia sfera di discrezionalità dell’amministrazione, che valuta non solo l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale, ma anche l’assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato. In presenza di comprovati motivi di sicurezza si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione, con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 11387 del 2022). È quindi idonea la valutazione di contiguità o vicinanza ideale del richiedente a movimenti potenzialmente in grado di minare interessi vitali dello Stato (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 10220 del 2023).

Nel caso concreto, osserva il TAR, il provvedimento gravato e la nota acquisita in via istruttoria danno conto in maniera sufficiente delle non irragionevoli motivazioni del diniego. La nota riservata, messa a disposizione delle parti con modalità idonee a preservare la riservatezza, riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente, in particolare degli elementi di contiguità con soggetti afferenti a organizzazioni criminali collegate a gruppi terroristici di matrice jihadista. Tali elementi, anche in assenza di puntuali deduzioni sul punto da parte del ricorrente, appaiono del tutto idonei a giustificare il provvedimento.

Il Tribunale esclude infine che il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo valga in senso contrario, attesa la diversità tra tale titolo e la concessione della cittadinanza, che per la sua irrevocabilità presuppone che nessun dubbio sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali (cfr. TAR Lazio, V-bis, n. 5227 del 2025). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione integrale delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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