Previdenza complementare comparto difesa: difetto di legittimazione dei dipendenti (TAR Lazio n. 15606 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse indiretto e riflesso, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile, in ordine all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali per l’istituzione della previdenza complementare. La legittimazione a far valere gli inadempimenti dell’obbligo di adozione dei provvedimenti amministrativi appartiene ai soli titolari dell’interesse direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere, ossia le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Comitati centrali di rappresentanza. Ne deriva il difetto di legittimazione dei singoli dipendenti e l’insussistenza di un autonomo obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, non potendo questa disciplinare unilateralmente la materia né essendo previsti termini per l’attuazione. La domanda risarcitoria è conseguentemente inammissibile, non ravvisandosi alcun pregiudizio ristorabile.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al Comparto Difesa e dipendenti o ex dipendenti dei Ministeri convenuti, hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno subito per la mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 124/1993. Hanno dedotto di rientrare tra i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 o di essere stati assunti dopo il 1995.

Secondo la prospettazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare le procedure di negoziazione per istituire i fondi di previdenza complementare a partire dal 1998, in forza dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 195/1995, dell’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998, dell’art. 67 del d.P.R. n. 254/1999 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005. Il pregiudizio lamentato consiste nella mancata alimentazione del fondo da parte dell’Amministrazione, nei relativi rendimenti e nel mancato risparmio fiscale sulla quota a carico del dipendente. I Ministeri si sono costituiti per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe, recepito da Cons. Stato n. 2593/2022 e dalle decisioni Cons. Stato Sez. IV n. 502, 503 e 504 del 2014 e n. 5697 e 5698 del 2011. Da tali pronunce si evince che la disciplina legislativa attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione sindacale, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti.

La natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, conferma che i dipendenti sono solo potenziali destinatari delle misure da adottarsi all’esito del procedimento di concertazione. Essi non sono pertanto legittimati a partecipare al procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto e attuale specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere.

Il Collegio esclude che sussista un preciso obbligo di provvedere e un termine per individuare il ritardo nell’adempimento in capo alle Amministrazioni intimate. Il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e non possono unilateralmente disciplinare la materia.

Non è quindi configurabile alcuna inerzia dell’Amministrazione, né una posizione immediatamente tutelabile in capo ai dipendenti. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, mancando un pregiudizio ristorabile in capo a soggetti titolari di un interesse solo indiretto all’entrata in vigore del nuovo sistema previdenziale.

Il Collegio ritiene infine non dirimente la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2026. Le affermazioni ivi contenute, secondo cui gli Stati non possono invocare la complessità interna per giustificare la mancata attuazione dei diritti e il ritardo prolungato equivale a inerzia ai sensi dell’art. 12, paragrafo 3, della Carta, non implicano alcun automatismo nel riconoscimento della legittimazione in capo ai singoli lavoratori, che resta in capo alle organizzazioni sindacali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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