Diniego di concessione demaniale e plurimi motivi autonomi di rigetto (TAR Lazio n. 349 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione demaniale marittima è legittimo quando si fonda su plurimi motivi autonomi, ciascuno dei quali idoneo di per sé a sorreggerne la determinazione. L’Amministrazione può opporre al richiedente l’assenza di un titolo concessorio valido per l’intero impianto quando il procedimento di rinnovo sia stato legittimamente interrotto per difformità del tracciato e gli atti di interruzione non siano stati impugnati. La mancata impugnazione degli atti presupposti che accertano l’occupazione abusiva e l’innovazione non autorizzata rende inammissibile la censura che contesti in via derivata il credito vantato dall’Amministrazione, che resta certo, liquido ed esigibile. Il difetto di preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare, dall’anno 2001, di una concessione demaniale marittima per un impianto di carico e scarico di prodotti petroliferi e per il bunkeraggio, collegato a mezzo oleodotto al deposito costiero di sua proprietà. La concessione è scaduta il 31.12.2012 e la società ne ha chiesto il rinnovo con domanda dell’8.8.2012.

Con nota del 30.12.2019 l’Autorità di Sistema Portuale ha respinto l’istanza di rilascio di una nuova concessione per la realizzazione di un tratto di oleodotto ricadente su area demaniale, finalizzata a intercettare e modificare il tracciato esistente. La società ha impugnato tale diniego, unitamente agli atti connessi, davanti al TAR Lazio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 186 del 22.04.2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla considerazione che il diniego si fonda su diversi motivi, ciascuno idoneo a sostenerlo autonomamente. Tale struttura plurimotivata rende sufficiente la legittimità di un solo motivo per sorreggere l’intero provvedimento, anche in ragione dell’ampia produzione documentale offerta dall’Amministrazione resistente.

Sul primo e sul secondo motivo di diniego, il Tribunale rileva che l’ultima concessione è scaduta il 31.12.2012 e che la domanda di rinnovo presentata dalla società evidenziava difformità del tracciato tubiero rispetto a quello assentito e violazioni dell’autorizzazione edilizia comunale. L’Autorità ha interrotto il procedimento di rinnovo con nota del 2013, ribadendo le prescrizioni e ingiungendo il pagamento delle indennità per innovazione non autorizzata e il ripristino dei luoghi. Tali provvedimenti non sono stati impugnati, così come la successiva nota del 28.11.2016, con cui l’Amministrazione ha precisato che lo scopo della concessione sarebbe stato limitato al solo bunkeraggio.

Quanto alla censura sull’omesso pagamento delle indennità per occupazione abusiva, il Collegio la dichiara inammissibile oltreché infondata. Le richieste dell’Amministrazione non sono state gravate e, stante la demanialità del bene e il permanere dell’occupazione abusiva, il credito è certo, essendo incontroversa la sua esistenza, liquido, perché determinato nel suo ammontare, ed esigibile, non essendo sottoposto a termine o condizione.

Anche il motivo relativo alla mancanza dei permessi, dei certificati di prevenzione incendi e dell’autorizzazione al deposito fiscale è respinto. Le Amministrazioni avevano espresso pareri favorevoli ma subordinati all’assolvimento di prescrizioni alle quali la società non ha ottemperato.

Infine, la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto è rigettata in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990: il contenuto dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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