Riesame ex art 56 d l 76/2020 non comporta acquiescenza né improcedibilità (Cons. Stato n. 1163 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di riesame prevista dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 e il suo rigetto non determinano la sopravvenuta carenza di interesse a contestare il provvedimento che nega la spettanza degli incentivi. Tale istanza attiva un procedimento autonomo, volto a verificare la sussistenza dei presupposti introdotti dallo ius superveniens e la rispondenza del diniego a un interesse pubblico attuale, e non costituisce nuovo scrutinio dei presupposti del provvedimento originario. Il rigetto impedisce la modifica del rapporto in senso favorevole all’interessato, ma non implica conferma dell’atto né acquiescenza, che richiede atti o comportamenti univoci e incompatibili con l’esercizio di facoltà riconosciute dall’ordinamento. L’erronea declaratoria di improcedibilità che abbia impedito l’esame della totalità dei motivi di ricorso integra ipotesi di nullità della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Il Fatto

Una società ha presentato nel 2011 una proposta di progetto e programma di misura per un intervento di efficienza energetica, consistente nell’installazione di una caldaia a biomassa per il preriscaldamento dell’aria destinata all’essiccazione del truciolato. L’iniziativa è stata approvata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione del 5 aprile 2012. Tra il 2012 e il 2014 la società ha ottenuto, su tre richieste di verifica e certificazione, il riconoscimento di complessivi 2.667 titoli di efficienza energetica.

A seguito di un procedimento di controllo e di un sopralluogo, il GSE ha accertato la carenza dei presupposti e ha disposto il recupero dei titoli riconosciuti. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il d.l. n. 76/2020, che ha subordinato il potere di decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e ha previsto la facoltà di chiedere il riesame dei provvedimenti oggetto di giudizio pendente. La società ha proposto motivi aggiunti e presentato due istanze di riesame, entrambe respinte. Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e i motivi aggiunti, ravvisando nella condotta della società un’acquiescenza e un trasferimento dell’interesse sull’atto sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo di appello. Il provvedimento che nega gli incentivi costituisce il presupposto giuridico, e non l’oggetto diretto, del procedimento di riesame. La presentazione dell’istanza e la sua definizione negativa non fanno quindi venir meno l’interesse a contestare l’atto originario, secondo un orientamento consolidato richiamato dalla Sezione, tra cui Cons. Stato n. 7409 del 2025 e Cons. Stato n. 4695 del 2024.

La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone un mutamento dell’assetto di interessi tale da rendere inutile la decisione. Con riferimento a nuovi provvedimenti adottati in pendenza di giudizio, ciò accade solo se l’atto sopravvenuto rechi una nuova regolazione amministrativa del rapporto, rendendo non più attuale l’assetto espresso dal provvedimento impugnato (richiamata Cons. Stato n. 195 del 2018). L’istanza ex art. 56, comma 8 attiva invece un procedimento diretto a verificare i peculiari presupposti dello ius superveniens e la loro idoneità a determinare una diversa regolazione del rapporto.

Il GSE è chiamato a verificare che il diniego risponda a un interesse pubblico attuale, prevalente sull’interesse privato, non a rivalutare nel merito i presupposti del potere. L’istanza veicola una forma di autotutela sui generis, che prescinde dall’illegittimità del provvedimento oggetto di riesame (richiamata Cons. Stato n. 10007 del 2023). Il suo rigetto impedisce la modifica del rapporto in senso favorevole, ma non implica conferma dell’atto, non scrutinato nei suoi presupposti fattuali e giuridici. Permane perciò la possibilità di trarre utilità dall’annullamento, con il ripristino degli incentivi.

Nemmeno ricorre acquiescenza. Questa richiede atti o comportamenti univoci, espressivi della chiara volontà di accettare gli effetti dell’atto (richiamata Cons. Stato n. 2255 del 2024), ed è incompatibile con l’esercizio di facoltà riconosciute dall’ordinamento. Il legislatore, d’altra parte, ha configurato l’effetto di acquiescenza solo ove lo ha disposto espressamente, come nell’art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 101/2019. Nel caso concreto le istanze recavano inoltre una clausola che escludeva espressamente l’acquiescenza e riservava ogni tutela.

Il primo giudice ha così omesso l’esame del merito dell’impugnazione. I motivi originari, ritualmente riproposti, non possono essere esaminati direttamente in questa sede. Trova applicazione l’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza plenaria con le sentenze n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025: la definizione in rito frutto di errore palese, che abbia comportato il mancato esame della totalità dei motivi, determina la nullità della sentenza. Il Consiglio di Stato dichiara pertanto nulla la sentenza appellata e rimette la causa al primo giudice, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *