Autotutela edilizia, obbligo di motivazione rafforzata sul termine ragionevole (TAR Lazio n. 348 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento comunale che annulla in via di autotutela un permesso di costruire in sanatoria, pregiudicando la posizione di un terzo estraneo all’abuso e alla domanda di condono, deve esplicitare con argomenti calati sulla fattispecie concreta le ragioni che giustificano l’intervento oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21-novies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La natura plurimotivata dell’atto non esime l’Amministrazione dal rappresentare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’autotutela, il sacrificio dell’interesse del controinteressato e la persistenza di un interesse pubblico diverso e attuale rispetto al ripristino della legalità violata. Ove l’atto reiteri le medesime ragioni già annullate in sede giurisdizionale, il vizio si rinnova e l’annullamento è dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Fondi, in via di autotutela, ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato al proprio dante causa e ha disposto la demolizione delle opere. Il titolo riguardava un immobile composto da un locale al piano terra, un appartamento e una soffitta; a seguito di vicende proprietarie, erano stati rilasciati due distinti permessi in sanatoria.
Il ricorrente aveva già ottenuto una pronuncia favorevole con cui il Tribunale aveva annullato un precedente atto di autotutela, ritenendo insussurati i presupposti dell’art. 21-novies legge n. 241/1990 e carente la motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune, senza comunicare l’avvio del procedimento, ha adottato un nuovo provvedimento richiamando la relazione di un commissario ad acta resa in altro giudizio e le stesse motivazioni già censurate. Il Comune è rimasto contumace. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 il Collegio ha sospeso i provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto come plurimotivato: in linea generale è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale, come affermato da Cons. Stato n. 4866/2020 nel solco di un orientamento consolidato. Tuttavia, nel caso concreto il provvedimento riproduce le medesime tre ragioni già contenute nell’atto di autotutela annullato dal Tribunale: irrituale rilascio di due permessi, mancato versamento della sanzione per danno ambientale, omessa acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico.
Il punto decisivo è che il Comune, pur richiamando la precedente sentenza, non ha chiarito nulla in ordine ai presupposti applicativi dell’autotutela. Non ha indicato, con argomenti specifici, le ragioni di un intervento oltre il termine previsto dalla norma e oltre ogni termine ragionevole; non ha valutato il sacrificio dell’interesse del ricorrente, pacificamente estraneo sia all’abuso sia alla richiesta di condono; non ha chiarito la persistenza di un interesse pubblico diverso e attuale rispetto al ripristino della legalità.
Il Collegio richiama integralmente le valutazioni già espresse nella precedente pronuncia: a prescindere dalla natura plurimotivata dell’atto, l’Amministrazione non ha sufficientemente rappresentato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 21-novies, comma 2-bis, per annullare in autotutela un provvedimento favorevole, pregiudizievole per un terzo, dopo lo spirare del termine ragionevole di diciotto mesi ivi fissato.
Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato è annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.