Diniego di concessione demaniale e motivi nuovi nel ricorso giurisdizionale (TAR Sicilia n. 1603 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, ovvero del silenzio-rigetto formatosi su di esso, sono inammissibili i motivi nuovi che non siano stati proposti in sede amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento non sia ancora decorso. La ratio è impedire che l’omessa impugnativa di un atto asseritamente illegittimo mediante il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa per saltum in sede giurisdizionale eludano l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale. La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto costituiscono atti endoprocedimentali con disciplina e funzione differenti, e dalla loro violazione discendono conseguenze processuali non sovrapponibili ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso atti privi di natura provvedimentale è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, il rilascio di una concessione demaniale marittima per un impianto di carburanti per natanti presso la banchina del porto di Siracusa. La struttura territoriale competente ha rigettato l’istanza, rilevando che per l’area richiesta era già stato pubblicato un decreto di rilascio in favore di altra società.

Avverso il diniego la società ha proposto ricorso gerarchico, sul quale si è formato il silenzio-rigetto. Ha quindi impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, il silenzio e il provvedimento di primo grado, proponendo poi motivi aggiunti avverso le note con cui l’amministrazione aveva rappresentato la mancata regolarizzazione dell’imposta di bollo. Il giudizio è stato riassunto davanti alla sezione staccata di Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo e la ritiene infondata. Il ricorso gerarchico, presentato il 23.11.2023, si è inteso respinto per silenzio-rigetto decorsi novanta giorni, in applicazione degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 1199/1971. La nota interlocutoria con cui l’amministrazione ha invitato alla regolarizzazione del bollo non ha impedito la formazione del silenzio, non essendo seguita, entro il termine, da alcuna decisione motivata di improcedibilità. Il ricorso giurisdizionale, notificato il 19.04.2024, è dunque tempestivo rispetto al termine di cui all’art. 29 c.p.a.

Passando al merito del ricorso introduttivo, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità limitatamente al primo motivo. In sede gerarchica la società aveva censurato la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990; in sede giurisdizionale ha invece dedotto la violazione dell’obbligo di preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Richiamando l’orientamento del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. III, n. 8419 del 2023; sez. VI, n. 6491 del 2018), il Collegio qualifica la censura come motivo nuovo, non proponibile in questa sede, posto che i due atti hanno funzione e regime sanzionatorio differenti.

Nel merito del secondo motivo il ricorso è infondato. Il Tribunale aveva disposto una verificazione per accertare la localizzazione delle aree. Il verificatore ha concluso che l’area richiesta dalla ricorrente si sovrappone a quella già oggetto della concessione rilasciata alla controinteressata, entrambe collocate nel medesimo tratto di banchina. Il Collegio ritiene di non discostarsi da tali conclusioni, avvalorate dai documenti versati in atti.

Il diniego è quindi conforme all’art. 36 del Codice della Navigazione: l’amministrazione ha valutato, non irragionevolmente, le esigenze del pubblico uso e la sovrapposizione con una concessione già rilasciata.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li dichiara inammissibili per carenza di interesse. Le note impugnate hanno natura non provvedimentale e sono prive di efficacia lesiva, poiché non sussiste alcun provvedimento di improcedibilità del ricorso gerarchico, essendosi questo consumato per silenzio-rigetto. I due ricorsi sono pertanto respinti, con compensazione delle spese e liquidazione del compenso del verificatore a carico delle parti in parti uguali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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